Art. 33.
                        Compiti dei cassieri
  1.  I  cassieri  provvedono, su richiesta dei competenti uffici, al
pagamento  delle  spese  contrattuali  e dei sussidi urgenti, nonche'
delle  altre spese previste dall'articolo 2 del regolamento approvato
con decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701.
  2.  I  cassieri,  inoltre,  provvedono  a  pagare, su richiesta del
consegnatario,  le  minute  spese di ufficio nei limiti delle risorse
finanziarie assegnate dal titolare del centro di responsabilita'.
  3.   Il   cassiere,   ove   occorra,  puo'  chiedere  al  dirigente
responsabile  dell'ufficio  di appartenenza l'assistenza di personale
di  vigilanza  per  il trasporto di valori e contanti al di fuori dei
locali dell'amministrazione.
 
          Nota all'art. 33:
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 2 del decreto del
          Ministro  del  tesoro  9 dicembre 1996, n. 701 (Regolamento
          recante  norme  per la graduale introduzione della carta di
          credito,  quale  sistema  di  pagamento,  nell'ambito delle
          amministrazioni pubbliche, in attuazione dell'art. 1, commi
          47,  48, 49, 50, 51, 52 e 53, della legge 28 dicembre 1995,
          n. 549):
              "Art.  2  (I  soggetti  abilitati). - 1. Titolari della
          carta  di  credito  possono  essere  i  soggetti incaricati
          dell'indirizzo  politicoamministrativo  e  degli  uffici di
          diretta  collaborazione con il Ministro, nonche' magistrati
          ordinari,   amministrativi,   contabili,   militari  e  gli
          avvocati e procuratori dello Stato, i dirigenti generali ed
          equiparati,  nonche'  i  dirigenti  ed  i  funzionari delle
          amministrazioni civili e militari dello Stato.
              2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  sono, altresi',
          abilitati  ad utilizzare sistemi automatizzati in dotazione
          agli  automezzi  di  servizio  per il pagamento dei pedaggi
          autostradali.
              3.  Rientra  nella  competenza  del  dirigente generale
          preposto alla direzione di strutture organizzative, incluse
          quelle    militari,   l'adozione   dei   provvedimenti   di
          autorizzazione,  revoca,  sospensione  o  limitazione d'uso
          della  carta  di  credito e delle tessere di transito o dei
          supporti  informatici  per i pedaggi autostradali assentito
          ai  dirigenti  nonche'  ai funzionari titolari di poteri di
          spesa  o  che  svolgano,  anche occasionalmente, la propria
          attivita'  lavorativa  fuori  dalla  sede  di  servizio per
          ispezioni,    controlli,   verifiche   ed   altri   compiti
          istituzionali.".