Art. 33. Compiti dei cassieri 1. I cassieri provvedono, su richiesta dei competenti uffici, al pagamento delle spese contrattuali e dei sussidi urgenti, nonche' delle altre spese previste dall'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701. 2. I cassieri, inoltre, provvedono a pagare, su richiesta del consegnatario, le minute spese di ufficio nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dal titolare del centro di responsabilita'. 3. Il cassiere, ove occorra, puo' chiedere al dirigente responsabile dell'ufficio di appartenenza l'assistenza di personale di vigilanza per il trasporto di valori e contanti al di fuori dei locali dell'amministrazione.
Nota all'art. 33: - Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701 (Regolamento recante norme per la graduale introduzione della carta di credito, quale sistema di pagamento, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, in attuazione dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549): "Art. 2 (I soggetti abilitati). - 1. Titolari della carta di credito possono essere i soggetti incaricati dell'indirizzo politicoamministrativo e degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, nonche' magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e gli avvocati e procuratori dello Stato, i dirigenti generali ed equiparati, nonche' i dirigenti ed i funzionari delle amministrazioni civili e militari dello Stato. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono, altresi', abilitati ad utilizzare sistemi automatizzati in dotazione agli automezzi di servizio per il pagamento dei pedaggi autostradali. 3. Rientra nella competenza del dirigente generale preposto alla direzione di strutture organizzative, incluse quelle militari, l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione, revoca, sospensione o limitazione d'uso della carta di credito e delle tessere di transito o dei supporti informatici per i pedaggi autostradali assentito ai dirigenti nonche' ai funzionari titolari di poteri di spesa o che svolgano, anche occasionalmente, la propria attivita' lavorativa fuori dalla sede di servizio per ispezioni, controlli, verifiche ed altri compiti istituzionali.".