Art. 34.
       Delega per la riscossione delle competenze al personale
  1.  I  cassieri  di  cui  al  comma  l  dell'articolo  32,  se  non
diversamente  richiesto  dagli  interessati, a norma dell'articolo 14
del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367,
possono  essere  delegati  a  riscuotere le competenze spettanti agli
impiegati dell'ufficio dandone quietanza.
  2.  I  cassieri  possono custodire temporaneamente le competenze di
cui al comma l riscosse da altro delegato quando non sia possibile la
consegna immediata agli aventi diritto.
  3.  Negli  uffici  sprovvisti  di  cassiere,  le somme riscosse dai
delegati alla riscossione e non potute consegnare immediatamente agli
aventi  diritto  possono  essere  temporaneamente  custodite  in  una
cassaforte  dal  dirigente  dell'ufficio  da cui il delegato medesimo
dipende.
  4.  Le  singole  operazioni  sono  tenute  in  evidenza in appositi
registri partitari, indicando gli estremi di ciascun titolo di spesa,
l'intestatario   e   l'entita'   delle  somme  riscosse  per  delega,
distintamente per contanti e mediante titoli di credito.
 
          Nota all'art. 34:
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 14 del decreto del
          Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367:
              "Art.  14  (Pagamento  di stipendi e pensioni). - 1. Il
          pagamento  degli  stipendi,  delle  pensioni  e degli altri
          assegni  fissi  e  continuativi a carico del bilancio dello
          Stato,  avviene  mediante accreditamento sul conto corrente
          bancario  o postale indicato dal creditore, ovvero mediante
          gli  altri  mezzi  di  pagamento  disponibili  nei circuiti
          bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore
          medesimo.
              2.  Gli  aventi diritto possono richiedere il pagamento
          in  tesoreria o presso gli uffici postali, con le modalita'
          stabilite  con  decreto  del Ministro del tesoro, che tiene
          conto  delle particolari esigenze di categorie di creditori
          disabili  o  portatori  di  handicap, ovvero delle speciali
          necessita'  dei  corpi  militari dello Stato, nonche' della
          Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
          del  Corpo  di  polizia penitenziaria e del Corpo forestale
          dello Stato.
              3.  Il  Ministero del tesoro puo' stipulare convenzioni
          per  l'apertura, a condizioni agevolate, di conti destinati
          ai versamenti di cui al comma 1.
              4.  Le disposizioni del presente articolo si applicano,
          in quanto compatibili, al pagamento degli assegni accessori
          spettanti ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato.
              5. Ai fini del pagamento delle spese previste dai commi
          1  e  4,  possono  essere  adottate  procedure  telematiche
          disciplinate  dalle  disposizioni  del presente regolamento
          relative al mandato informatico.