Art. 35.
              Nomina dei cassieri e dei loro sostituti
  1.  L'incarico  di  cassiere e' conferito con provvedimento formale
del  titolare  del  centro  di  responsabilita'  o,  in mancanza, del
dirigente generale preposto alla direzione generale di cui al comma 2
dell'articolo 32.
  2.  Con  lo  stesso  provvedimento viene anche nominato l'impiegato
incaricato  di  sostituirlo  in  caso  di  assenza  o  di impedimento
temporaneo.
  3. In ogni amministrazione centrale vi e' un solo cassiere.
  4.  Per  gli  uffici  centrali  che  abbiano  struttura  autonoma o
ubicazione  distinta da quella dell'amministrazione cui appartengono,
si puo' procedere alla nomina di apposito cassiere.
  5.  I  provvedimenti  di conferimento dell'incarico sono comunicati
all'ufficio  riscontrante  coesistente  presso  l'amministrazione  di
appartenenza.