Art. 35. Nomina dei cassieri e dei loro sostituti 1. L'incarico di cassiere e' conferito con provvedimento formale del titolare del centro di responsabilita' o, in mancanza, del dirigente generale preposto alla direzione generale di cui al comma 2 dell'articolo 32. 2. Con lo stesso provvedimento viene anche nominato l'impiegato incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento temporaneo. 3. In ogni amministrazione centrale vi e' un solo cassiere. 4. Per gli uffici centrali che abbiano struttura autonoma o ubicazione distinta da quella dell'amministrazione cui appartengono, si puo' procedere alla nomina di apposito cassiere. 5. I provvedimenti di conferimento dell'incarico sono comunicati all'ufficio riscontrante coesistente presso l'amministrazione di appartenenza.