Art. 36.
             Durata dell'incarico e qualifica funzionale
  1. L'incarico di cassiere e' conferito per un periodo non superiore
a  cinque anni al personale di ruolo dell'amministrazione in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 2, e puo' essere rinnovato
una sola volta.
  2.  Il  sostituto del cassiere appartiene allo stesso ruolo ed alla
stessa area funzionale e posizione economica dell'agente titolare.
  3.  Il  cassiere o il suo sostituto non possono delegare le proprie
funzioni  ad  altri  impiegati,  rimanendo  ferma  in  ogni  caso  la
personale responsabilita' dei medesimi.