Art. 37.
                        Pagamento delle spese
  1. Per il pagamento delle spese di cui all'articolo 33, qualora non
sia possibile l'utilizzo della carta di credito di cui al regolamento
approvato  con  decreto  del  Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n.
701, sono disposte aperture di credito a favore dei cassieri, a norma
delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
  2.  Le  aperture  di credito di cui al comma l sono rese esigibili,
previa  espressa  indicazione  sui relativi ordini di accreditamento,
esclusivamente  in  contanti  mediante  l'emissione  degli  ordini di
incasso previsti dal comma 4.
  3.  Per  le  aperture  di  credito  concesse, il cassiere detiene i
registri   contabili   previsti   dalle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  vigenti  e  presenta  i  relativi  rendiconti  con  le
modalita' previste dalle stesse disposizioni.
  4.  Sulla  base delle richieste di cui ai commi l e 2 dell'articolo
33,  ovvero  su  ordine  dei  titolari  di  altri uffici abilitati, i
cassieri   emettono   ordini   di  incasso  staccandoli  da  apposito
bollettario  a madre e figlia continuativo per esercizio finanziario,
facendoli  vistare,  prima di esibirli in tesoreria, dal dirigente da
cui dipendono.
 
          Nota all'art. 37:
              - Per  i riferimenti al decreto del Ministro del tesoro
          9 dicembre 1996, n. 701, si veda nella nota all'art. 33.