Art. 37. Pagamento delle spese 1. Per il pagamento delle spese di cui all'articolo 33, qualora non sia possibile l'utilizzo della carta di credito di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701, sono disposte aperture di credito a favore dei cassieri, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 2. Le aperture di credito di cui al comma l sono rese esigibili, previa espressa indicazione sui relativi ordini di accreditamento, esclusivamente in contanti mediante l'emissione degli ordini di incasso previsti dal comma 4. 3. Per le aperture di credito concesse, il cassiere detiene i registri contabili previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e presenta i relativi rendiconti con le modalita' previste dalle stesse disposizioni. 4. Sulla base delle richieste di cui ai commi l e 2 dell'articolo 33, ovvero su ordine dei titolari di altri uffici abilitati, i cassieri emettono ordini di incasso staccandoli da apposito bollettario a madre e figlia continuativo per esercizio finanziario, facendoli vistare, prima di esibirli in tesoreria, dal dirigente da cui dipendono.
Nota all'art. 37: - Per i riferimenti al decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701, si veda nella nota all'art. 33.