Art. 23 
            Provvedimenti cautelari anteriori alla causa 
 
  1. Nelle controversie di cui al presente decreto, ai  provvedimenti
d'urgenza e agli altri provvedimenti cautelari idonei  ad  anticipare
gli effetti della decisione  di  merito  non  si  applica  l'articolo
669-octies del codice di procedura civile, ed  essi  non  perdono  la
loro efficacia se la causa non viene iniziata. 
  2. Il magistrato designato provvede, in ogni caso, sulle spese  del
procedimento a norma degli articoli  91  e  seguenti  del  codice  di
procedura civile. 
  3. Quando il giudizio di merito non sia iniziato, la  revoca  e  la
modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase di
reclamo, possono essere sempre richieste al giudice che ha provveduto
sull'istanza  cautelare.  La  revoca  e  la  modifica  sono  concesse
soltanto  se  si  verificano  mutamenti  nelle  circostanze.  Possono
altresi' essere concesse sulla base di circostanze anteriori  di  cui
e' acquisita conoscenza successivamente al  provvedimento  cautelare.
In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in  cui  ne
e' venuto a conoscenza. 
  4. Quando il giudizio di merito  sia  iniziato,  si  applicano  gli
articoli  669-novies,  terzo  comma,  e  669-decies  del  codice   di
procedura civile. L'estinzione del giudizio di merito  non  determina
l'inefficacia della misura cautelare di cui al comma 1. 
  5. Contro tutti  i  provvedimenti  in  materia  cautelare  e'  dato
reclamo a norma dell'articolo 669-terdecies del codice  di  procedura
civile da proporsi nel  termine  perentorio  di  dieci  giorni  dalla
comunicazione  del  provvedimento.  Le   circostanze   e   i   motivi
sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere
proposti,  nel  rispetto  del  principio  del  contraddittorio,   nel
relativo procedimento. Il tribunale puo' sempre assumere informazioni
e acquisire nuovi documenti. Non e' consentita la rimessione al primo
giudice. 
  6. In  nessun  caso  l'autorita'  del  provvedimento  cautelare  e'
invocabile in un diverso processo. 
  7. Si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  della
sezione I del capo III del titolo  I  del  libro  IV  del  codice  di
procedura civile. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003,  n.
209 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota all'art. 23: 
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  669-octies,
          669-novies,  669-decies  e  669-terdecies  del  codice   di
          procedura civile: 
              "Art. 669-octies  (Provvedimento  di  accoglimento).  -
          L'ordinanza di  accoglimento,  ove  la  domanda  sia  stata
          proposta prima dell'inizio  della  causa  di  merito,  deve
          fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni
          per l'inizio del giudizio di merito,  salva  l'applicazione
          dell'ultimo comma dell'art. 669-novies. 
              In mancanza di fissazione  del  termine  da  parte  del
          giudice, la causa di merito deve essere iniziata  entro  il
          termine perentorio di trenta giorni. 
              Il termine decorre dalla  pronuncia  dell'ordinanza  se
          avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione. 
              Per le controversie individuali relative ai rapporti di
          lavoro alle  dipendenze  delle  pubbliche  amministrazioni,
          escluse quelle  devolute  alla  giurisdizione  del  giudice
          amministrativo, il termine decorre dal momento  in  cui  la
          domanda giudiziale e' divenuta procedibile o,  in  caso  di
          mancata presentazione della richiesta di  espletamento  del
          tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni. 
              Nel  caso  in  cui  la  controversia  sia  oggetto   di
          compromesso o di clausola  compromissoria,  la  parte,  nei
          termini  di  cui  ai  commi  precedenti,  deve   notificare
          all'altra un atto nel quale dichiara la propria  intenzione
          di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda
          e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri. 
              Art.   669-novies   (Inefficacia   del    provvedimento
          cautelare). - Se il procedimento di merito non e'  iniziato
          nel termine perentorio di cui all'art.  669-octies,  ovvero
          se  successivamente  al   suo   inizio   si   estingue   il
          provvedimento cautelare perde la sua efficacia. 
              In entrambi  i  casi,  il  giudice  che  ha  emesso  il
          provvedimento,  su   ricorso   della   parte   interessata,
          convocate  le  parti  con  decreto  in  calce  al  ricorso,
          dichiara, se non c'e' contestazione, con  ordinanza  avente
          efficacia  esecutiva,  che  il  provvedimento  e'  divenuto
          inefficace   e   da'   le   disposizioni   necessarie   per
          ripristinare  la  situazione   precedente.   In   caso   di
          contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene  il
          giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con
          sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la  possibilita'
          di emanare  in  corso  di  causa  i  provvedimenti  di  cui
          all'art. 669-decies. 
              Il provvedimento cautelare perde altresi' efficacia  se
          non  e'  stata  versata  la  cauzione   di   cui   all'art.
          669-undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata  in
          giudicato, e' dichiarato inesistente il diritto  a  cautela
          del quale era stato concesso. In tal caso  i  provvedimenti
          di cui al comma precedente sono  pronunciati  nella  stessa
          sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso
          al giudice che ha emesso il provvedimento. 
              Se la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione di
          un giudice straniero o ad arbitrato italiano o  estero,  il
          provvedimento cautelare, oltre che nei  casi  previsti  nel
          primo e nel terzo comma, perde altresi' efficacia: 
                1) se la parte che  l'aveva  richiesto  non  presenta
          domanda di esecutorieta' in Italia della sentenza straniera
          o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti
          a  pena  di  decadenza  dalla  legge  o  dalle  convenzioni
          internazionali; 
                2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche  non
          passata in  giudicato,  o  lodo  arbitrale  che  dichiarino
          inesistente il diritto per il quale  il  provvedimento  era
          stato concesso. Per la  dichiarazione  di  inefficacia  del
          provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino
          si applica il secondo comma del presente articolo. 
              Art.  669-decies  (Revoca  e  modifica).  -  Nel  corso
          dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito
          puo', su  istanza  di  parte,  modificare  o  revocare  con
          ordinanza  il  provvedimento  cautelare  anche  se   emesso
          anteriormente alla causa se si verificano  mutamenti  nelle
          circostanze. 
              Se la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione di
          un giudice straniero o ad  arbitrato,  ovvero  se  l'azione
          civile e' stata esercitata o trasferita nel processo penale
          i  provvedimenti  previsti  dal  presente  articolo  devono
          essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento
          cautelare.". 
              "Art. 669-terdecies  (Reclamo  contro  i  provvedimenti
          cautelari).  -  Contro  l'ordinanza  con  la  quale,  prima
          dell'inizio o nel corso della causa di  merito,  sia  stato
          concesso un provvedimento cautelare e' ammesso reclamo  nei
          termini previsti dall'art. 739, secondo comma. 
              Il reclamo contro i provvedimenti del  giudice  singolo
          del tribunale si propone al collegio, del  quale  non  puo'
          far parte  il  giudice  che  ha  emanato  il  provvedimento
          reclamato.  Quando  il  provvedimento  cautelare  e'  stato
          emesso dalla Corte d'appello,  il  reclamo  si  propone  ad
          altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte
          d'appello piu' vicina. 
              Il procedimento e' disciplinato dagli  articoli  737  e
          738. 
              Il collegio, convocate le parti, pronuncia,  non  oltre
          venti  giorni  dal  deposito  del  ricorso,  ordinanza  non
          impugnabile con la quale conferma,  modifica  o  revoca  il
          provvedimento cautelare. 
              Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento;
          tuttavia  il  presidente  del  tribunale  o   della   Corte
          investiti del reclamo, quando per  motivi  sopravvenuti  il
          provvedimento  arrechi  grave  danno,  puo'  disporre   con
          ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione  o
          subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.".