Art. 23
Provvedimenti cautelari anteriori alla causa
1. Nelle controversie di cui al presente decreto, ai provvedimenti
d'urgenza e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare
gli effetti della decisione di merito non si applica l'articolo
669-octies del codice di procedura civile, ed essi non perdono la
loro efficacia se la causa non viene iniziata.
2. Il magistrato designato provvede, in ogni caso, sulle spese del
procedimento a norma degli articoli 91 e seguenti del codice di
procedura civile.
3. Quando il giudizio di merito non sia iniziato, la revoca e la
modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase di
reclamo, possono essere sempre richieste al giudice che ha provveduto
sull'istanza cautelare. La revoca e la modifica sono concesse
soltanto se si verificano mutamenti nelle circostanze. Possono
altresi' essere concesse sulla base di circostanze anteriori di cui
e' acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare.
In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne
e' venuto a conoscenza.
4. Quando il giudizio di merito sia iniziato, si applicano gli
articoli 669-novies, terzo comma, e 669-decies del codice di
procedura civile. L'estinzione del giudizio di merito non determina
l'inefficacia della misura cautelare di cui al comma 1.
5. Contro tutti i provvedimenti in materia cautelare e' dato
reclamo a norma dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura
civile da proporsi nel termine perentorio di dieci giorni dalla
comunicazione del provvedimento. Le circostanze e i motivi
sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere
proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel
relativo procedimento. Il tribunale puo' sempre assumere informazioni
e acquisire nuovi documenti. Non e' consentita la rimessione al primo
giudice.
6. In nessun caso l'autorita' del provvedimento cautelare e'
invocabile in un diverso processo.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della
sezione I del capo III del titolo I del libro IV del codice di
procedura civile.
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003, n.
209 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Nota all'art. 23:
- Si riporta il testo degli articoli 669-octies,
669-novies, 669-decies e 669-terdecies del codice di
procedura civile:
"Art. 669-octies (Provvedimento di accoglimento). -
L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata
proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve
fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni
per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione
dell'ultimo comma dell'art. 669-novies.
In mancanza di fissazione del termine da parte del
giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il
termine perentorio di trenta giorni.
Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se
avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
Per le controversie individuali relative ai rapporti di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni,
escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice
amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la
domanda giudiziale e' divenuta procedibile o, in caso di
mancata presentazione della richiesta di espletamento del
tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.
Nel caso in cui la controversia sia oggetto di
compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei
termini di cui ai commi precedenti, deve notificare
all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione
di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda
e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Art. 669-novies (Inefficacia del provvedimento
cautelare). - Se il procedimento di merito non e' iniziato
nel termine perentorio di cui all'art. 669-octies, ovvero
se successivamente al suo inizio si estingue il
provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il
provvedimento, su ricorso della parte interessata,
convocate le parti con decreto in calce al ricorso,
dichiara, se non c'e' contestazione, con ordinanza avente
efficacia esecutiva, che il provvedimento e' divenuto
inefficace e da' le disposizioni necessarie per
ripristinare la situazione precedente. In caso di
contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il
giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con
sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilita'
di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui
all'art. 669-decies.
Il provvedimento cautelare perde altresi' efficacia se
non e' stata versata la cauzione di cui all'art.
669-undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in
giudicato, e' dichiarato inesistente il diritto a cautela
del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti
di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa
sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso
al giudice che ha emesso il provvedimento.
Se la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione di
un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il
provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel
primo e nel terzo comma, perde altresi' efficacia:
1) se la parte che l'aveva richiesto non presenta
domanda di esecutorieta' in Italia della sentenza straniera
o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti
a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni
internazionali;
2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non
passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino
inesistente il diritto per il quale il provvedimento era
stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del
provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino
si applica il secondo comma del presente articolo.
Art. 669-decies (Revoca e modifica). - Nel corso
dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito
puo', su istanza di parte, modificare o revocare con
ordinanza il provvedimento cautelare anche se emesso
anteriormente alla causa se si verificano mutamenti nelle
circostanze.
Se la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione di
un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l'azione
civile e' stata esercitata o trasferita nel processo penale
i provvedimenti previsti dal presente articolo devono
essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento
cautelare.".
"Art. 669-terdecies (Reclamo contro i provvedimenti
cautelari). - Contro l'ordinanza con la quale, prima
dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato
concesso un provvedimento cautelare e' ammesso reclamo nei
termini previsti dall'art. 739, secondo comma.
Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo
del tribunale si propone al collegio, del quale non puo'
far parte il giudice che ha emanato il provvedimento
reclamato. Quando il provvedimento cautelare e' stato
emesso dalla Corte d'appello, il reclamo si propone ad
altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte
d'appello piu' vicina.
Il procedimento e' disciplinato dagli articoli 737 e
738.
Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre
venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non
impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il
provvedimento cautelare.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento;
tuttavia il presidente del tribunale o della Corte
investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il
provvedimento arrechi grave danno, puo' disporre con
ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o
subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.".