Art. 24
Provvedimenti cautelari in corso di causa e giudizio abbreviato
1. La domanda cautelare in corso di causa si propone con ricorso
depositato nella cancelleria del giudice gia' designato a norma
dell'art. 12, comma 2, ovvero dell'art. 18, comma 2; altrimenti, il
presidente designa senza indugio il magistrato al quale e' affidata
la trattazione del procedimento.
2. Il giudice designato, se la domanda cautelare e' proposta
anteriormente al decreto di cui all'articolo 12, con lo stesso
decreto che fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a
se', le invita a depositare i documenti che ritiene rilevanti anche
in relazione alla decisione della causa a norma dei commi 4 e
seguenti. Puo' anche fissare termini per il deposito di documenti,
memorie e repliche.
3. Il giudice designato procede a norma dell'articolo 669-sexies
del codice di procedura civile. In ogni caso, l'estinzione del
giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti
d'urgenza o degli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare
provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.
4. All'udienza di comparizione, il giudice designato, se ritiene
che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di
ulteriore assunzione di mezzi di prova ovvero che il giudizio sia
comunque in condizione di essere definito, ne da' comunicazione alle
parti presenti e le invita a precisare le rispettive conclusioni di
rito e di merito; nella stessa udienza pronuncia sentenza, al termine
della discussione.
5. Quando la decisione della causa e' attribuita al tribunale in
composizione collegiale, il giudice designato fissa l'udienza di
discussione, nei successivi trenta giorni, davanti al collegio.
6. La sentenza e' pronunciata a norma dell'articolo 281-sexies del
codice di procedura civile ovvero, se la complessita' della causa
impedisca o renda difficoltosa la contestuale redazione della
motivazione, dando lettura del dispositivo in udienza. In tale caso
la motivazione deve essere depositata nei successivi quindici giorni.
7. Quando la discussione viene rinviata, il giudice puo' sempre
adottare le misure cautelari idonee ad assicurare gli effetti della
decisione di merito.
8. L'istanza di sospensione proposta a norma dell'articolo 2378 del
codice civile e' disciplinata dalle disposizioni di cui al presente
articolo. La societa', ricevuta la notifica dell'istanza di
sospensione, ne da' notizia agli amministratori e ai sindaci.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003, n.
209 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo degli articoli 669-sexies e
281-sexies del codice di procedura civile:
"Art. 669-sexies (Procedimento). - Il giudice, sentite
le parti omessa ogni formalita' non essenziale al
contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu'
opportuno agli atti di istruzione indispensabili in
relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento
richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al
rigetto della domanda.
Quando la convocazione della controparte potrebbe
pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con
decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni.
In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di
comparizione delle parti davanti a se' entro un termine non
superiore a quindici giorni assegnando all'istante un
termine perentorio non superiore a otto giorni per la
notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il
giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i
provvedimenti emanati con decreto.
Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi
all'estero, i termini di cui al comma precedente sono
triplicati.".
"Art. 281-sexies (Decisione a seguito di trattazione
orale). - Se non dispone a norma dell'art. 281-quinquies,
il giudice, fatte precisare le conclusioni, puo' ordinare
la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su
istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare
sentenza al termine della discussione, dando lettura del
dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la
sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la
contiene ed e' immediatamente depositata in cancelleria.".
- Per il testo dell'art. 2378 del codice di procedura
civile si veda, in questo stesso S.O., l'art. 1 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 "Riforma organica della
disciplina delle societa' di capitali e societa'
cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n.
366".