Art. 24 
   Provvedimenti cautelari in corso di causa e giudizio abbreviato 
 
  1. La domanda cautelare in corso di causa si  propone  con  ricorso
depositato nella cancelleria  del  giudice  gia'  designato  a  norma
dell'art. 12, comma 2, ovvero dell'art. 18, comma 2;  altrimenti,  il
presidente designa senza indugio il magistrato al quale  e'  affidata
la trattazione del procedimento. 
  2. Il giudice  designato,  se  la  domanda  cautelare  e'  proposta
anteriormente al decreto  di  cui  all'articolo  12,  con  lo  stesso
decreto che fissa l'udienza di comparizione  delle  parti  davanti  a
se', le invita a depositare i documenti che ritiene  rilevanti  anche
in relazione alla decisione  della  causa  a  norma  dei  commi  4  e
seguenti. Puo' anche fissare termini per il  deposito  di  documenti,
memorie e repliche. 
  3. Il giudice designato procede a  norma  dell'articolo  669-sexies
del codice di  procedura  civile.  In  ogni  caso,  l'estinzione  del
giudizio di merito  non  determina  l'inefficacia  dei  provvedimenti
d'urgenza o degli altri provvedimenti cautelari idonei ad  anticipare
provvisoriamente gli effetti della decisione di merito. 
  4. All'udienza di comparizione, il giudice  designato,  se  ritiene
che la causa sia matura per la decisione di merito senza  bisogno  di
ulteriore assunzione di mezzi di prova ovvero  che  il  giudizio  sia
comunque in condizione di essere definito, ne da' comunicazione  alle
parti presenti e le invita a precisare le rispettive  conclusioni  di
rito e di merito; nella stessa udienza pronuncia sentenza, al termine
della discussione. 
  5. Quando la decisione della causa e' attribuita  al  tribunale  in
composizione collegiale, il  giudice  designato  fissa  l'udienza  di
discussione, nei successivi trenta giorni, davanti al collegio. 
  6. La sentenza e' pronunciata a norma dell'articolo 281-sexies  del
codice di procedura civile ovvero, se  la  complessita'  della  causa
impedisca  o  renda  difficoltosa  la  contestuale  redazione   della
motivazione, dando lettura del dispositivo in udienza. In  tale  caso
la motivazione deve essere depositata nei successivi quindici giorni. 
  7. Quando la discussione viene rinviata,  il  giudice  puo'  sempre
adottare le misure cautelari idonee ad assicurare gli  effetti  della
decisione di merito. 
  8. L'istanza di sospensione proposta a norma dell'articolo 2378 del
codice civile e' disciplinata dalle disposizioni di cui  al  presente
articolo.  La  societa',  ricevuta  la   notifica   dell'istanza   di
sospensione, ne da' notizia agli amministratori e ai sindaci. 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003,  n.
209 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta  il  testo  degli  articoli  669-sexies  e
          281-sexies del codice di procedura civile: 
              "Art. 669-sexies (Procedimento). - Il giudice,  sentite
          le  parti  omessa  ogni  formalita'   non   essenziale   al
          contraddittorio,  procede  nel  modo   che   ritiene   piu'
          opportuno  agli  atti  di  istruzione   indispensabili   in
          relazione  ai  presupposti  e  ai  fini  del  provvedimento
          richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento  o  al
          rigetto della domanda. 
              Quando  la  convocazione  della  controparte   potrebbe
          pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con 
          decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. 
          In tal caso fissa, con  lo  stesso  decreto,  l'udienza  di
          comparizione delle parti davanti a se' entro un termine non
          superiore  a  quindici  giorni  assegnando  all'istante  un
          termine perentorio non  superiore  a  otto  giorni  per  la
          notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza  il
          giudice, con  ordinanza,  conferma,  modifica  o  revoca  i
          provvedimenti emanati con decreto. 
              Nel caso in  cui  la  notificazione  debba  effettuarsi
          all'estero, i termini  di  cui  al  comma  precedente  sono
          triplicati.". 
              "Art. 281-sexies (Decisione a  seguito  di  trattazione
          orale). - Se non dispone a norma  dell'art.  281-quinquies,
          il giudice, fatte precisare le conclusioni,  puo'  ordinare
          la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su
          istanza di parte, in un'udienza  successiva  e  pronunciare
          sentenza al termine della discussione,  dando  lettura  del
          dispositivo e della concisa esposizione  delle  ragioni  di
          fatto e di diritto della decisione. 
              In tal caso, la sentenza si intende pubblicata  con  la
          sottoscrizione da parte del  giudice  del  verbale  che  la
          contiene ed e' immediatamente depositata in cancelleria.". 
              - Per il testo dell'art. 2378 del codice  di  procedura
          civile si veda, in questo stesso S.O., l'art. 1 del decreto
          legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 "Riforma  organica  della
          disciplina  delle   societa'   di   capitali   e   societa'
          cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre  2001,  n.
          366".