ART. 12 (L) (Provvedimenti iscrivibili) 1. Nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato si iscrivono per estratto: a) i provvedimenti giudiziari con i quali viene contestato all'ente l'illecito amministrativo dipendente da reato; b) ogni altro provvedimento giudiziario che decide sulla contestazione dell'illecito amministrativo emesso nelle fasi e nei gradi successivi. (art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989, e raccordo con gli artt. 36 e 59 d.lgs. n. 231/2001)
Note all'art. 12: - Per completezza di informazione si riporta il testo degli articoli 36 e 59 del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; per l'art. 110 del decreto legislativo n. 271/1989 vedi note all'art. 6: "Art. 36 (Attribuzioni del giudice penale). - 1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. 2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.". "Art. 59 (Contestazione dell'illecito amministrativo). - 1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito e' contenuta in uno degli atti indicati dall'art. 405, comma 1, del codice di procedura penale. 2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.".