ART. 13 (R) (Estratto del provvedimento iscrivibile) 1. Ogni provvedimento giudiziario e' iscritto per estratto contenente, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati: a) denominazione e codice identificativo dell'ente cui si riferisce il provvedimento giudiziario; codice identificativo e' il codice fiscale dell'ente; b) rappresentante e sede legale dell'ente; c) numero identificativo del procedimento; d) autorita' che ha emesso il provvedimento giudiziario; e) data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate; f) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato; g) sanzione amministrativa applicata, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. (estensione artt. 6 e 7 r.d. n. 778/1931)
Note all'art. 13: - Per il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, vedi note all'art. 10. - Per gli articoli 6 e 7 del regio decreto n. 778/1931, vedi note all'art. 4.