ART. 13 (R)
              (Estratto del provvedimento iscrivibile)

   1.   Ogni  provvedimento  giudiziario  e'  iscritto  per  estratto
contenente, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati:

a) denominazione  e  codice identificativo dell'ente cui si riferisce
   il  provvedimento  giudiziario; codice identificativo e' il codice
   fiscale dell'ente;
b) rappresentante e sede legale dell'ente;
c) numero identificativo del procedimento;
d) autorita' che ha emesso il provvedimento giudiziario;
e) data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate;
f) luogo,  data  dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a
   ciascun illecito amministrativo dipendente da reato;
g) sanzione  amministrativa  applicata,  con  riferimento  a  ciascun
   illecito  amministrativo  dipendente da reato, anche nelle ipotesi
   di  cui  all'articolo 21 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
   231.

(estensione artt. 6 e 7 r.d. n. 778/1931)
 
          Note all'art. 13:
              -   Per  il  testo  dell'art.  21  del  citato  decreto
          legislativo 8 giugno 2001, n. 231, vedi note all'art. 10.
              - Per gli articoli 6 e 7 del regio decreto n. 778/1931,
          vedi note all'art. 4.