Art. 12 
             (Codici di deontologia e di buona condotta) 
 
   1. Il Garante promuove nell'ambito  delle  categorie  interessate,
nell'osservanza del principio di rappresentativita' e  tenendo  conto
dei criteri direttivi delle raccomandazioni  del  Consiglio  d'Europa
sul trattamento di dati personali, la  sottoscrizione  di  codici  di
deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne  verifica
la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche  attraverso  l'esame
di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce  a  garantirne
la diffusione e il rispetto. 
   2.  I  codici  sono  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana a cura del Garante e, con  decreto  del  Ministro
della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente codice. 
   3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di  cui  al
comma  1  costituisce  condizione  essenziale  per  la   liceita'   e
correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti
privati e pubblici. 
   4. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche  al
codice di  deontologia  per  i  trattamenti  di  dati  per  finalita'
giornalistiche promosso dal Garante nei modi di  cui  al  comma  1  e
all'articolo 139.