Art. 14 
   (Definizione di profili e della personalita' dell'interessato) 
 
   1. Nessun atto o provvedimento giudiziario  o  amministrativo  che
implichi una valutazione del comportamento umano puo' essere  fondato
unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto  a
definire il profilo o la personalita' dell'interessato. 
   2. L'interessato puo' opporsi ad ogni altro tipo di determinazione
adottata sulla base del trattamento di  cui  al  comma  1,  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia
stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un
contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato  o  sulla
base di adeguate garanzie individuate dal presente  codice  o  da  un
provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.