Art. 18
                           Sanzioni penali

  1.  L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo
4, comma 1, e' punito con la sanzione dell'ammenda di Euro 5 per ogni
lavoratore  occupato  e  per  ogni  giornata  di  lavoro. L'esercizio
abusivo  della  attivita'  di  intermediazione  e' punito con la pena
dell'arresto  fino a sei mesi e l'ammenda da Euro 1.500 a Euro 7.500.
Se  non  vi  e' scopo di lucro la pena e' della ammenda da Euro 500 a
Euro 2.500. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto
fino  a  diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. Nel
caso  di  condanna, e' disposta in ogni caso la confisca del mezzo di
trasporto  eventualmente adoperato per l'esercizio delle attivita' di
cui al presente comma.
  2.    Nei    confronti    dell'utilizzatore    che   ricorra   alla
somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi
da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte
di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
b),  o  comunque  al  di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la
pena  dell'ammenda  di Euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e'
dell'arresto  fino  a  diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al
sestuplo.
  3.  La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli
20,  commi  1,  3,  4  e  5,  e  21,  commi 1, 2, nonche' per il solo
somministratore,  la  violazione  del  disposto di cui al comma 3 del
medesimo  articolo  21  e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da Euro 250 a Euro 1.250.
  4.  Fatte  salve  le  ipotesi  di cui all'articolo 11, comma 2, chi
esiga  o  comunque  percepisca  compensi  da parte del lavoratore per
avviarlo  a  prestazioni  di  lavoro  oggetto  di somministrazione e'
punito  con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno
e  dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.000. In aggiunta alla sanzione
penale e' disposta la cancellazione dall'albo.
  5.  In  caso di violazione dell'articolo 10 trovano applicazione le
disposizioni  di  cui  all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n.
300, nonche' nei casi piu' gravi, l'autorita' competente procede alla
sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 4. In ipotesi di
recidiva viene revocata l'autorizzazione.
  6.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  il  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali dispone,
con  proprio decreto, criteri interpretativi certi per la definizione
delle varie forme di contenzioso in atto riferite al pregresso regime
in  materia  di  intermediazione  e  interposizione  nei  rapporti di
lavoro.
 
          Note all'art. 18:
              -  Il  testo dell'art. 38 della citata legge n. 300 del
          1970, e' il seguente:
              "Art.  38  (Disposizioni penali). - Le violazioni degli
          articoli 2,  4,  5, 6, 8 e 15, primo comma lettera a), sono
          punite,  salvo  che  il  fatto  non  costituisca piu' grave
          reato, con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 (9) o
          con l'arresto da quindici giorni ad un anno.
              Nei casi piu' gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda
          sono applicate congiuntamente.
              Quando  per le condizioni economiche del reo, l'ammenda
          stabilita  nel primo comma puo' presumersi inefficace anche
          se  applicata  nel  massimo,  il  giudice  ha  facolta'  di
          aumentarla fino al quintuplo.
              Nei   casi  previsti  dal  secondo  comma,  l'autorita'
          giudiziaria  ordina  la pubblicazione della sentenza penale
          di  condanna  nei  modi  stabiliti  dall'art. 36 del codice
          penale.".