Art. 33
                     Disposizioni urgenti per la
                disciplina del concordato preventivo

  1.  Al fine di anticipare l'avvio a regime del concordato triennale
preventivo, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003 e per
quello  successivo  i  soggetti  titolari di reddito di impresa e gli
esercenti  arti  e professioni, sono ammessi al concordato preventivo
secondo le disposizioni del presente articolo.
  2.   L'osservanza   degli  obblighi  fiscali  manifestata  mediante
l'adesione al concordato preventivo comporta, secondo le disposizioni
dei commi seguenti:
    a)  la  determinazione  agevolata delle imposte sul reddito e, in
talune ipotesi, dei contributi;
    b)  la  sospensione  degli  obblighi tributari di emissione dello
scontrino  fiscale,  della  ricevuta  fiscale,  nonche' della fattura
limitatamente  a  quella  nei  confronti  di  soggetti  non esercenti
attivita' d'impresa o di lavoro autonomo;
    c) la limitazione dei poteri di accertamento dell'Amministrazione
finanziaria.
  3.  Agli  effetti del presente articolo, fatta eccezione per quanto
stabilito dal comma 8, rilevano come compensi o ricavi quelli di cui,
rispettivamente, agli articoli 50 e 53, comma 1, lettere a), b) e d),
del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4.  Il  regime  del  concordato  preventivo  trova applicazione nei
confronti   dei   soggetti  che  presentano  in  via  telematica  una
comunicazione  di adesione all'Agenzia delle entrate tra il 1 gennaio
2004  ed  il  28  febbraio  2004  secondo  le  modalita' e su modello
conforme   a   quello   approvato  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia  delle  entrate  da  pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
  5.  La  presentazione, ai sensi del comma 4, della comunicazione di
adesione  impegna il contribuente a soddisfare la condizione indicata
nel comma 6, per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato.
  6.  Il  contribuente che ha presentato la comunicazione di adesione
al  regime  del  concordato preventivo dichiara, per il primo periodo
d'imposta  oggetto  di  concordato, ricavi o compensi non inferiori a
quelli  relativi  al  periodo  d'imposta in corso all'1 gennaio 2001,
determinati  ai  sensi  del  comma  7,  maggiorati del 9 per cento; i
predetti  ricavi  o compensi concordati sono ulteriormente maggiorati
del  4,5  per  cento  per  il  secondo  periodo  d'imposta oggetto di
concordato  rispetto  al periodo d'imposta precedente. Per il periodo
d'imposta  in  corso all'1 gennaio 2003 questa condizione puo' essere
soddisfatta  ai  fini  delle  imposte  sui redditi e dell'imposta sul
valore  aggiunto anche a seguito di adeguamento in dichiarazione. Per
il periodo d'imposta successivo i ricavi o compensi concordati devono
comunque  risultare  dalle  annotazioni  effettuate  nelle  scritture
contabili   obbligatorie   ai   fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta  sul  valore aggiunto; e' fatta salva la possibilita' di
adeguamento  in dichiarazione qualora la soglia dei ricavi o compensi
minimi,  ai  sensi del primo periodo, possa essere raggiunta mediante
incremento  non  superiore  all'uno  per  cento dei ricavi o compensi
annotati nelle scritture contabili.
  7. Per la determinazione degli importi minimi di cui al comma 6, si
assume  a  riferimento,  relativamente  al periodo d'imposta in corso
all'1  gennaio  2001,  il  maggior  valore  tra  i  ricavi o compensi
dichiarati  e  quelli  risultanti  dall'applicazione  degli  studi di
settore  di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,
n.  331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n.  427,  e successive modificazioni, ovvero sulla base dei parametri
di  cui  all'articolo  3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre
1995,  n.  549,  e  successive  modificazioni. Se i ricavi o compensi
dichiarati  sono  inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei
predetti  studi  di  settore  o  parametri,  l'adesione al concordato
preventivo   e'   subordinata   all'adeguamento  a  questi  ultimi  e
all'assolvimento  delle  relative imposte, con esclusione di sanzioni
ed interessi, da effettuare, anteriormente alla data di presentazione
della  comunicazione  di  adesione,  con  le  modalita' stabilite con
provvedimento  adottato  dal  direttore dell'Agenzia delle entrate da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Ai
fini  di  quanto  previsto dal primo periodo si tiene conto, inoltre,
degli  atti  di accertamento che, alla data della presentazione della
comunicazione  di cui al comma 4, sono divenuti non piu' impugnabili,
ancorche'   definiti  per  adesione,  nonche'  delle  integrazioni  e
definizioni  di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si tiene
conto   delle   dichiarazioni   integrative   presentate   ai   sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998,  n.  322,  che  abbiano  determinato una riduzione del reddito,
ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.
  8.  Ai  fini  della  determinazione  agevolata  delle  imposte  sul
reddito,  in previsione del completamento della riforma della imposta
sul  reddito,  sull'eccedenza  del  reddito  d'impresa  o  di  lavoro
autonomo  dichiarato  nei  periodi  d'imposta  oggetto di concordato,
rispetto a quello relativo ai periodo d'imposta in corso al 1 gennaio
2001, determinato tenendo conto del comma 7, l'imposta e' determinata
separatamente  applicando  l'aliquota del 23 per cento. L'aliquota da
applicare e' pari al 33 per cento, per i soggetti di cui all'articolo
87  del  testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' per gli
altri  soggetti  qualora  il  reddito  d'impresa o di lavoro autonomo
relativo  al  periodo  d'imposta  in corso all'1 gennaio 2001 risulti
superiore 100 mila euro. Per i soggetti che, relativamente al periodo
d'imposta   in  corso  alla  data  del  1  gennaio  2003,  effettuano
l'adeguamento in dichiarazione previsto dal comma 6, secondo periodo,
e'  esente  dalle  imposte  sul reddito la eventuale quota di reddito
d'impresa  o di lavoro autonomo che eccede quello relativo al periodo
d'imposta  in  corso al 1 gennaio 2001, calcolato tenendo conto anche
di  quanto  previsto dal comma 7, incrementato del 7 per cento. Sulla
quota   di   reddito   incrementale  che  eccede  il  reddito  minimo
determinato  secondo le modalita' di cui al comma 13, non sono dovuti
contributi   previdenziali   per   la  parte  eccedente  il  minimale
reddituale,  salva  la  facolta',  per  il  contribuente che vi abbia
interesse, di tenerne conto a tali fini.
  9.  A  partire  dalle  operazioni  poste  in  essere  dalla data di
presentazione  della comunicazione di adesione ai sensi del comma 3 e
fino alla fine del periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2004, sono
sospesi gli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e
della  ricevuta fiscale, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge
30  dicembre 1991, n. 413, nonche' della fattura a favore di soggetti
non  esercenti  attivita' d'impresa o di lavoro autonomo; resta ferma
la  determinazione  dell'imposta  sul  valore aggiunto periodicamente
dovuta da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni
di  beni  e alle prestazioni di servizi effettuate. Con provvedimento
del  direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello
di  dichiarazione  annuale  sono  definite  le  modalita' di separata
indicazione  delle  cessioni  di  beni e delle prestazioni di servizi
effettuate  nei  confronti  dei  consumatori  finali  e  di  soggetti
titolari di partita IVA.
  10.  Per  i  soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, i
redditi  d'impresa  e  di  lavoro  autonomo possono essere oggetto di
accertamento  ai fini tributari e contributivi esclusivamente in base
agli  articoli  39,  primo  comma,  lettere  a),  b),  c) e d), primo
periodo,  40  e 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973, n. 600. Restano altresi' applicabili le disposizioni
di cui all'articolo 54, commi secondo, primo periodo, terzo, quarto e
quinto,  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  nonche'  quelle  previste  dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.
  11.  Il  mancato  raggiungimento  del  limite  di ricavi o compensi
indicato  nel  comma  6  comporta  la  decadenza, per tutti i periodi
d'imposta oggetto di concordato, dei benefici previsti dai commi 8, 9
e  10.  In  tal caso l'ufficio emette accertamento parziale, ai sensi
dell'articolo  41-bis  del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973, n. 600, e dell'articolo 54, quinto comma del decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sulla base
dell'ammontare minimo dei ricavi o compensi previsto dal comma 6.
  12.  I  contribuenti  che,  per  il periodo d'imposta in corso al 1
gennaio  2004,  non  soddisfano  la condizione richiesta dal comma 6,
segnalano  tale  circostanza  nella dichiarazione dei redditi. In tal
caso,  ai  fini  dell'emissione  dell'accertamento parziale di cui al
comma   11,   l'Agenzia  delle  entrate  attiva  il  procedimento  di
accertamento  con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno
1997,  n.  218,  con  riferimento  alle ragioni che hanno impedito il
rispetto  della  predetta  condizione.  In  presenza  di  accadimenti
straordinari  e imprevedibili, debitamente documentati, l'ufficio non
emette l'accertamento di cui al comma 11.
  13.  I benefici previsti dai commi 8, 9 e 10 non operano qualora il
reddito  d'impresa  o  di  lavoro  autonomo  dichiarato  nei  periodi
d'imposta  oggetto  di concordato risulti inferiore a quello relativo
al  periodo  d'imposta  in corso al 1 gennaio 2001, calcolato tenendo
conto  anche  di  quanto  previsto  dal comma 7, incrementato, per i]
primo  periodo  d'imposta oggetto di concordato, della percentuale di
maggiorazione  pari  al  7,  ed  ulteriormente  incrementato,  per il
secondo periodo d'imposta oggetto di concordato, della percentuale di
maggiorazione  del  3,5,  rispetto  al  periodo d'imposta precedente.
Ferma  restando  l'applicazione dell'incremento percentuale di cui al
periodo  precedente,  i  predetti  benefici  operano sempreche' venga
dichiarato  un reddito d'impresa o di lavoro autonomo non inferiore a
1.000  euro  in  ciascun  periodo d'imposta oggetto di concordato. Le
condizioni  predette  possono  essere  soddisfatte anche a seguito di
adeguamento  in  dichiarazione.  In  caso  di  mancato rispetto delle
condizioni   di   cui   ai   periodi   precedenti,  gli  obblighi  di
documentazione,  sospesi ai sensi del comma 8, riprendono a decorrere
dalla  data  di  scadenza  del  termine  per  la  presentazione della
dichiarazione  dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale
e' venuta meno la condizione prevista dal presente comma.
  14.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non si applicano ai
soggetti che:
    a)  hanno  iniziato  l'attivita'  successivamente  al 31 dicembre
2000;
    b)  relativamente al periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001
hanno  dichiarato  ricavi o compensi di importo superiore a 5.154.569
euro;
    c)  relativamente  ai  periodi  d'imposta 2001 ovvero 2003, hanno
applicato  il  regime  previsto  dall'articolo 3, commi da 171 a 183,
della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  ovvero  quello  previsto
dall'articolo 13 o 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  15. I soggetti di cui al comma 1 decadono dai benefici previsti dai
commi 8, 9 e 10, per tutti i periodi d'imposta oggetto di concordato,
qualora:
    a)  sussistano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 39,
secondo  comma,  lettere c) e d-bis) del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
    b) sia comprovata la dichiarazione infedele di ricavi, compensi e
corrispettivi documentati.
  16.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto  e'  soppresso  l'articolo  11,  comma  6, del citato decreto
legislativo  n.  471 del 1997, concernente la sanzione applicabile al
destinatario dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale.
  17.  La  sospensione  dell'esercizio  dell'attivita',  ovvero della
licenza  o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', prevista
dall'articolo  12,  comma 2 del citato decreto legislativo n. 471 del
1997,  e' disposta, per un periodo da 15 giorni a 2 mesi, qualora nei
riguardi  dei contribuenti che non hanno aderito al concordato, siano
constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di
emettere  la  ricevuta  fiscale  o  lo  scontrino fiscale compiute in
giorni  diversi  nel  corso di un quinquennio, in deroga all'articolo
19,  comma  7  del  decreto  legislativo  18 dicembre 1997, n. 472 il
provvedimento   di   sospensione   e'  immediatamente  esecutivo.  La
disposizione   di   cui  al  presente  comma  non  si  applica  se  i
corrispettivi  non  documentati sono complessivamente inferiori a 500
euro.  Il  presente  comma  non si applica alle violazioni constatate
prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
  18.   Le   disposizioni   del   presente   articolo   non  incidono
sull'esercizio  della delega legislativa di cui all'articolo 3, comma
1, lettera e), numero 3, della legge 7 aprile 2003, n. 80.