Art. 34
       Proroga di termini in materia di definizioni agevolate

  1.  Al  decreto-legge  24  giugno  2003,  n.  143,  convertito, con
   modificazioni,  dalla  legge 1 agosto 2003, n. 212, sono apportate
   le seguenti modificazioni:
    a)  nei  commi  2 e 2-bis dell'articolo 1, le parole: "16 ottobre
   2003",  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite  dalle seguenti: "16
   marzo 2004";
    b)  nello stesso comma 2 dell'articolo 1, sono aggiunte, in fine,
   le  seguenti  parole:  ",  anche  con  riferimento  alle  date  di
   versamento  degli  eventuali  pagamenti rateali, ferma restando la
   decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003.";
    c)  nel  comma  2-sexies,  il  primo  periodo  e'  sostituito dal
   seguente:  "Per  i  contribuenti  che non provvedono, in base alle
   disposizioni  del  comma 2, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004,
   versamenti  utili  per la definizione di cui all'articolo 15 della
   legge  27  dicembre  2002,  n. 289, e successive modificazioni, il
   termine   per   la   proposizione   del   ricorso   avverso   atti
   dell'amministrazione  finanziaria,  di cui al comma 8 dello stesso
   articolo  15,  e'  fissato al 18 marzo 2004."; nel medesimo comma,
   secondo  periodo,  le  parole:  "16  ottobre 2003" sono sostituite
   dalle seguenti: "16 marzo 2004".
  2.  Nel  comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002,
   n.  289,  le  parole: "16 ottobre 2003" e "16 settembre 2003" sono
   sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "16 marzo 2004" e "16
   febbraio 2004".
  3. Nell'articolo 16, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
   come  modificato,  da  ultimo,  dall'articolo  1, comma 1, secondo
   periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con
   modificazioni,  dalla  legge 1 agosto 2003, n. 212, le parole: "30
   novembre 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
   "30  aprile  2004";  nello  stesso  articolo  16,  comma  8, primo
   periodo, le parole. "1 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti:
   "16 maggio 2004".
  4.  Le  penalita'  previste  a carico dei soggetti convenzionati ai
   sensi  dell'articolo  3,  commi 1 e 11, del decreto del Presidente
   della  Repubblica  del  22  luglio  1998, n. 322, per la tardiva o
   errata  trasmissione  telematica  delle dichiarazioni ricevute dai
   predetti  soggetti  fino  al 31 dicembre 2000, sono ridotte ad una
   somma   pari   al  cinquanta  per  cento  dell'importo  risultante
   dall'applicazione  dei  criteri  di calcolo fissati nelle relative
   convenzioni.
  5. Il beneficio previsto dal comma 4 si applica a condizione che il
   versamento  della  penalita'  ridotta  avvenga entro trenta giorni
   dalla  data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
   presente decreto.
  6.  Il beneficio previsto dal comma 4 non si applica alle penalita'
   gia'  versate  o  regolate  contabilmente  alla data di entrata in
   vigore della legge di conversione del presente decreto.