Art. 36
             Disposizioni urgenti in materia di acquisti
                e importazioni in sospensione di Iva

  1.  Nell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre
   1983,  n.  746,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 27
   febbraio  1984,  n.  17,  sono aggiunti i seguenti periodi: "Nella
   prima ipotesi, copia della dichiarazione deve essere inviata entro
   quindici  giorni, a cura del cedente o del prestatore, all'Ufficio
   dell'entrate  competente  nei  confronti  del  dichiarante.  Entro
   trenta giorni dalla ricezione l'Ufficio, ove dalle informazioni in
   suo  possesso  rilevi  specifiche  anomalie,  interessa il Comando
   della Guardia di finanza territorialmente competente per accertare
   l'esistenza  del dichiarante e l'effettivita' delle operazioni dal
   medesimo  effettuate,  nonche'  la  sussistenza  dei requisiti per
   acquistare  beni  e  servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi
   del  presente  comma. Nella seconda ipotesi analoga richiesta deve
   essere  avanzata alla Guardia di finanza, in presenza degli stessi
   presupposti, dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane.".
  2.  L'articolo  10,  ultimo periodo, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n.
   435,  e'  sostituito dai seguenti: "I medesimi contribuenti, entro
   il   15   del   mese  successivo,  comunicano  all'Amministrazione
   finanziaria,   anche  per  via  telematica,  in  apposito  elenco,
   l'ammontare  di  riferimento  delle esportazioni, delle operazioni
   assimilate  e delle operazioni comunitarie e quello degli acquisti
   e  delle importazioni, effettuati in ciascun mese, senza pagamento
   dell'imposta,  con  l'indicazione  dei  soggetti  con i quali tali
   operazioni  sono intercorse, Gli uffici, ove dalle informazioni in
   loro  possesso  ritengano  sussistere  motivi  per considerare non
   operativi  ovvero inesistenti i soggetti obbligati all'invio degli
   elenchi  di  cui  al  precedente  periodo, entro trenta giorni dal
   ricevimento,   chiedono   ai  Comandi  della  Guardia  di  finanza
   territorialmente  competenti l'esecuzione di specifici controlli a
   riguardo,  Il  mancato  invio dell'elenco, fatte salve le sanzioni
   applicabili,  comporta  l'inserimento  degli  inadempienti  in  un
   apposito   piano   di   controllo  da  parte  dell'Amministrazione
   finanziaria.".
  3.  All'articolo  7  del  D.Lgs.  18 dicembre 1997, n. 471, dopo il
   comma  4  e'  inserito  il  seguente:  "4-bis).  E'  punito con la
   sanzione  prevista  nel  comma  3  il  cedente o il prestatore che
   omette  di inviare copia della dichiarazione d'intento all'Ufficio
   delle  entrate  competente  nei  confronti  del  dichiarante,  nei
   termini   previsti   dall'art.   1,   comma  1,  lettera  c),  del
   decreto-legge   29   dicembre   1983,   n.  746,  convertito,  con
   modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.".