Art. 38
Norme di semplificazione in materia di sequestro,
fermo, confisca e alienazione dei veicoli
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 213:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in
caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto
obbligato in solido, e' nominato custode con l'obbligo di
depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita' o
di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a
pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di
sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di
circolazione e' trattenuto presso l'ufficio di appartenenza
dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo
deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le
modalita' stabilite nel regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione.";
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui,
esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato
o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, e'
divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del
veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di
sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo
individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo
214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento
del veicolo e' effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese
del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo
all'autorita' giudiziaria qualora si configurino a suo carico
estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal
sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha
proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra
il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite
le modalita' di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei
dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente
articolo".
2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il
medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o
custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni
fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1549,37 a euro
6197,48, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo
caso l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi
che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e
ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di
custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo
214-bis. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria
spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo.
Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione
degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla
data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.
2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di
polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto
che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia
del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei
soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della
violazione, determinera' l'immediato trasferimento in proprieta'
al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di
grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso e' notificato
dall'organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al
verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla
data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario
del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196.
Decorso inutilmente il predetto termine, l'organo accertatore
trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10
giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il
trasferimento in proprieta', senza oneri, del veicolo al custode,
con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia
a carico dello Stato. L'individuazione del custode-acquirente
avviene secondo le disposizioni dell'articolo 214-bis. La somma
ricavata dall'alienazione e' depositata, sino alla definizione del
procedimento in relazione al quale e' stato disposto il sequestro,
in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.
In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in
ogni altro caso la medesima somma e' restituita all'avente
diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della
vendita e' disposta la distruzione. Per le modalita' ed il luogo
della notificazione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate
difficolta' oggettive, procedere alla notifica del verbale di
sequestro integrato dall'avviso scritto di cui al presente comma,
la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a
quello di affissione dell'atto nell'albo del comune dov'e' situata
la depositeria.";
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Avverso il provvedimento di sequestro e' ammesso ricorso al
prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del
ricorso, il sequestro e' confermato. La declaratoria di
infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed
importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i
presupposti, il prefetto dispone la confisca con
l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con
distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie
prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto
dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia
stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il
provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per
il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.
Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o
dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola
confisca sia proposta opposizione innanzi all'autorita'
giudiziaria, la cancelleria del giudice competente da'
comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione
dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio.";
4) il comma 5 e' abrogato;
b) nell'articolo 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che
all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il
proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o
altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e
provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la
disponibilita' ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo
non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere
collocato un sigillo, secondo le modalita' e con le
caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno,
che, decorso il periodo di fermo amministrativo, e' rimosso a cura
dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato
la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di
cui all'art. 12, comma 1. Il documento di circolazione e'
trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di
contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti
con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare
o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni
fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro
2628,15, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di
polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed
il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai
sensi delle disposizioni dell' articolo 214-bis, secondo le
modalita' previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto
compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese
quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il
pagamento ed il recupero delle spese di custodia.";
c) dopo l'articolo 214, e' aggiunto il seguente:
"214-bis (Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro
amministrativo, fermo e confisca).
1. Ai fini del trasferimento della proprieta', ai sensi degli
articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei
veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonche'
dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro
amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente avviene,
secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di
esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che
hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno
e con l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare
ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali
infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad assumere
la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a
fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad
acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di
proprieta', ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214,
comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca.
Ai fini dell'aggiudicazione delle gare le amministrazioni
procedenti tengono conto delle offerte economicamente piu'
vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed
alle modalita' di valutazione del valore dei veicoli da acquistare
ed all'ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri
oggettivi per l'individuazione del custode-acquirente, indicati
nel primo periodo del presente comma, sono definiti, mediante
protocollo d'intesa, dal Ministero dell'interno e dalla Agenzia
del demanio. 2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma
2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al
trasferimento della proprieta' dei veicoli sottoposti a sequestro
amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati l'alienazione
si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato
ai sensi del comma 1, del provvedimento dal quale risulta la
determinazione all'alienazione da parte dell'Agenzia del demanio.
Il provvedimento notificato e' comunicato al pubblico registro
automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
all'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro
amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.".
2. I veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito
dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie
previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza
di acquirenti, purche' immatricolati per la prima volta da oltre
cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico,
comunque custoditi da oltre due anni alla data del 30 settembre
2003, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini
della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del
deposito. La cessione e' disposta sulla base di elenchi di veicoli
predisposti dal prefetto anche senza documentazione dello stato di
conservazione. I veicoli sono individuati secondo il tipo, il
modello ed il numero di targa o telaio,
3. All'alienazione ed alle attivita' ad essa funzionali e connesse
procedono congiuntamente il Ministero dell'interno e l'Agenzia del
demanio, secondo modalita' stabilite con decreto dirigenziale di
concerto tra le due Amministrazioni.
4. Il corrispettivo dell'alienazione e' determinato dalle
Amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei
veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle
condizioni dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al
depositario-acquirente, computate secondo i criteri stabiliti nel
comma 6, in relazione alle spese di custodia, nonche' degli
eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo
depositario-acquirente.
5. L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al
depositario-acquirente del provvedimento dal quale risulta la
determinazione all'alienazione da parte dell'Amministrazione
procedente, anche relativamente ad elenchi di veicoli. Il
provvedimento notificato e' comunicato al pubblico registro
automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni,
senza oneri.
6. Al custode e' riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui
all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 571, un importo complessivo forfettario, comprensivo del
trasporto, calcolato, per ciascuno degli ultimi dodici mesi di
custodia, in euro 6,00 per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro
24,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva
inferiore a 3,5 tonnellate, nonche' per le macchine agricole ed
operatrici, ed in euro 30,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di
massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Gli importi sono
progressivamente ridotti del venti per cento per ogni ulteriore
anno, o frazione di esso, di custodia del veicolo, salva
l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute. Le somme
complessivamente riconosciute come dovute sono versate in cinque
ratei costanti annui; la prima rata e' corrisposta nell'anno 2004.
7. Se risultano vizi relativi alla notificazione degli atti del
procedimento sanzionatorio non si procede, nei confronti del
trasgressore, al recupero delle spese di custodia liquidate.
8. Nei casi previsti dal presente articolo, la prescrizione del
diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione
amministrativa, nonche' il mancato recupero, nei confronti del
trasgressore, delle spese di trasporto e di custodia, non
determinano responsabilita' contabile.
9. Le operazioni di rottamazione o di alienazione dei veicoli
oggetto della disciplina di cui al presente articolo sono esenti
dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli
adempimenti relativi alle formalita' per l'annotazione nei
pubblici registri.
10. Le procedure di alienazione o rottamazione straordinaria che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state
avviate dalle singole prefetture - uffici territoriali del
Governo, qualora non ancora concluse, sono disciplinate dalle
disposizioni del presente articolo. In questo caso i compensi
dovuti ai custodi e non ancora liquidati sono determinati ai sensi
del comma 6, anche sulla base di una autodichiarazione del
titolare della depositeria, salvo che a livello locale siano state
individuate condizioni di pagamento meno onerose per l'erario.
11. In relazione ai veicoli, diversi da quelli oggetto della
disciplina stabilita dal presente articolo, che alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono giacenti presso le
depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di
sequestro o di fermo previste dal decreto legislativo n. 285 del
1992, l'organo di polizia che ha proceduto al sequestro o al fermo
notifica al proprietario l'avviso previsto dal comma 2-quater
dell'articolo 213 del predetto decreto legislativo, introdotto dal
comma 1, lettera a), n. 2) del presente articolo, con l'esplicito
avvertimento che, in caso di rifiuto della custodia del veicolo a
proprie spese, si procedera', altresi', all'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria e della sanzione amministrativa
accessoria previste, al riguardo, dal comma 2-ter del predetto
articolo 213, introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2) del
presente articolo. Il termine di dieci giorni, dopo il cui inutile
decorso si verifica il trasferimento della proprieta' del veicolo
al custode, decorre dalla data della notificazione dell'avviso. La
somma ricavata dall'alienazione e' depositata, sino alla
definizione del procedimento in relazione al quale e' stato
disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero
presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad
oggetto la somma depositata, in ogni altro caso la somma
depositata; e' restituita all'avente diritto.
12. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 213, comma 2-quater,
e 214, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 285 del
1992, rispettivamente introdotto e sostituito dal presente
articolo, fino alla stipula delle convenzioni previste
dall'articolo 214-bis del medesimo decreto legislativo, introdotto
dal presente articolo, l'alienazione o la rottamazione dei veicoli
continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
13. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, lettere
a), b) e c), e 2, e all'articolo 50 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, nonche' le disposizioni degli articoli 395, 397, comma 5,
e 398, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495.