Art. 38
          Norme di semplificazione in materia di sequestro,
              fermo, confisca e alienazione dei veicoli

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
   seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 213:
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      "2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in
   caso  di  sua  assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto
   obbligato   in  solido,  e'  nominato  custode  con  l'obbligo  di
   depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita' o
   di  custodirlo,  a  proprie  spese,  in  un luogo non sottoposto a
   pubblico  passaggio,  provvedendo  al  trasporto  in condizioni di
   sicurezza   per   la   circolazione   stradale.  Il  documento  di
   circolazione   e'  trattenuto  presso  l'ufficio  di  appartenenza
   dell'organo  di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo
   deve  recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le
   modalita' stabilite nel regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel
   verbale di contestazione della violazione.";
      2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
      "2-bis.  Entro  i  trenta  giorni  successivi alla data in cui,
   esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato
   o  decorsi  inutilmente  i  termini  per  la loro proposizione, e'
   divenuto  definitivo  il provvedimento di confisca, il custode del
   veicolo  trasferisce  il mezzo, a proprie spese e in condizioni di
   sicurezza   per   la   circolazione   stradale,  presso  il  luogo
   individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo
   214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento
   del veicolo e' effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese
   del  custode,  fatta  salva  l'eventuale  denuncia di quest'ultimo
   all'autorita'  giudiziaria  qualora  si  configurino  a suo carico
   estremi  di  reato.  Le  cose  confiscate  sono contrassegnate dal
   sigillo  dell'ufficio  cui appartiene il pubblico ufficiale che ha
   proceduto  al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra
   il  Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite
   le  modalita'  di  comunicazione,  tra gli uffici interessati, dei
   dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente
   articolo".
      2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il
   medesimo  solidalmente  obbligati  che  rifiutino di trasportare o
   custodire,  a  proprie  spese, il veicolo, secondo le prescrizioni
   fornite   dall'organo   di   polizia,   si   applica  la  sanzione
   amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 1549,37 a euro
   6197,48,  nonche'  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
   sospensione  della  patente  di guida da uno a tre mesi. In questo
   caso  l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi
   che  non  hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e
   ne  dispone  la  rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di
   custodia  individuato  ai  sensi  delle disposizioni dell'articolo
   214-bis.  La  liquidazione  delle  somme  dovute  alla depositeria
   spetta   alla  prefettura  -  ufficio  territoriale  del  Governo.
   Divenuto  definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione
   degli  importi  spetta  all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla
   data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.
      2-quater.  Nelle  ipotesi  di  cui  al comma 2-ter, l'organo di
   polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto
   che,  decorsi  dieci  giorni, la mancata assunzione della custodia
   del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei
   soggetti   indicati   nell'articolo   196   o   dell'autore  della
   violazione,  determinera'  l'immediato trasferimento in proprieta'
   al  custode,  anche  ai  soli  fini della rottamazione nel caso di
   grave  danneggiamento  o  deterioramento.  L'avviso  e' notificato
   dall'organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al
   verbale  di  sequestro.  Il  termine di dieci giorni decorre dalla
   data  della notificazione del verbale di sequestro al proprietario
   del  veicolo  o  ad  uno  dei soggetti indicati nell'articolo 196.
   Decorso  inutilmente  il  predetto  termine,  l'organo accertatore
   trasmette  gli  atti  al  prefetto, il quale entro i successivi 10
   giorni,   verificata   la  correttezza  degli  atti,  dichiara  il
   trasferimento  in proprieta', senza oneri, del veicolo al custode,
   con  conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia
   a  carico  dello  Stato.  L'individuazione  del custode-acquirente
   avviene  secondo  le  disposizioni dell'articolo 214-bis. La somma
   ricavata dall'alienazione e' depositata, sino alla definizione del
   procedimento in relazione al quale e' stato disposto il sequestro,
   in  un  autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.
   In  caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in
   ogni  altro  caso  la  medesima  somma  e'  restituita  all'avente
   diritto.  Per  le  altre cose oggetto del sequestro in luogo della
   vendita  e'  disposta la distruzione. Per le modalita' ed il luogo
   della   notificazione   si   applicano   le  disposizioni  di  cui
   all'articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate
   difficolta'  oggettive,  procedere  alla  notifica  del verbale di
   sequestro  integrato dall'avviso scritto di cui al presente comma,
   la  notifica  si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a
   quello di affissione dell'atto nell'albo del comune dov'e' situata
   la depositeria.";
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      "3. Avverso il provvedimento di sequestro e' ammesso ricorso al
   prefetto  ai  sensi  dell'articolo  203.  Nel  caso di rigetto del
   ricorso,   il   sequestro   e'   confermato.  La  declaratoria  di
   infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed
   importa  il  dissequestro  del  veicolo.  Quando  ne  ricorrono  i
   presupposti,    il    prefetto    dispone    la    confisca    con
   l'ordinanza-ingiunzione   di  cui  all'articolo  204,  ovvero  con
   distinta  ordinanza,  stabilendo,  in  ogni  caso,  le  necessarie
   prescrizioni   relative  alla  sanzione  accessoria.  Il  prefetto
   dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia
   stato   alienato,   della   somma  ricavata  dall'alienazione.  Il
   provvedimento  di  confisca costituisce titolo esecutivo anche per
   il  recupero  delle  spese di trasporto e di custodia del veicolo.
   Nel  caso  in  cui  nei  confronti  del  verbale di accertamento o
   dell'ordinanza-ingiunzione  o  dell'ordinanza  che dispone la sola
   confisca    sia   proposta   opposizione   innanzi   all'autorita'
   giudiziaria,   la   cancelleria   del   giudice   competente   da'
   comunicazione  al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione
   dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio.";
      4) il comma 5 e' abrogato;
    b) nell'articolo 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1.   Nelle  ipotesi  in  cui  il  presente  codice  prevede  che
   all'accertamento  della  violazione  consegua l'applicazione della
   sanzione  accessoria  del  fermo  amministrativo  del  veicolo, il
   proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o
   altro  soggetto  obbligato in solido, fa cessare la circolazione e
   provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la
   disponibilita'  ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo
   non  sottoposto  a  pubblico  passaggio.  Sul  veicolo deve essere
   collocato   un   sigillo,   secondo   le   modalita'   e   con  le
   caratteristiche  fissate  con  decreto del Ministero dell'interno,
   che, decorso il periodo di fermo amministrativo, e' rimosso a cura
   dell'ufficio  da  cui dipende l'organo di polizia che ha accertato
   la  violazione  ovvero  di uno degli organi di polizia stradale di
   cui  all'art.  12,  comma  1.  Il  documento  di  circolazione  e'
   trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di
   contestazione.  All'autore  della violazione o ad uno dei soggetti
   con  il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare
   o  custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni
   fornite   dall'organo   di   polizia,   si   applica  la  sanzione
   amministrativa  del  pagamento  di una somma da euro 656,25 a euro
   2628,15,  nonche'  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
   sospensione  della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di
   polizia  che  procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed
   il  suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai
   sensi  delle  disposizioni  dell'  articolo  214-bis,  secondo  le
   modalita'  previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel
   verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto
   compatibili,  le  norme  sul  sequestro  dei veicoli, ivi comprese
   quelle  di  cui  all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il
   pagamento ed il recupero delle spese di custodia.";
    c) dopo l'articolo 214, e' aggiunto il seguente:
    "214-bis   (Alienazione   dei   veicoli  nei  casi  di  sequestro
   amministrativo, fermo e confisca).
    1.  Ai  fini  del  trasferimento della proprieta', ai sensi degli
   articoli  213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei
   veicoli  sottoposti  a sequestro amministrativo o a fermo, nonche'
   dell'alienazione  dei  veicoli  confiscati  a seguito di sequestro
   amministrativo,  l'individuazione  del custode-acquirente avviene,
   secondo  criteri  oggettivi  riferibili  al  luogo  o alla data di
   esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che
   hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno
   e  con  l'Agenzia  del demanio all'esito dello svolgimento di gare
   ristrette,    ciascuna    relativa    ad    ambiti    territoriali
   infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad assumere
   la  custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a
   fermo  e  di  quelli  confiscati  a  seguito  del  sequestro  e ad
   acquistare  i  medesimi  veicoli nelle ipotesi di trasferimento di
   proprieta',  ai  sensi  degli articoli 213, comma 2-quater, e 214,
   comma  1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca.
   Ai   fini   dell'aggiudicazione   delle  gare  le  amministrazioni
   procedenti   tengono   conto  delle  offerte  economicamente  piu'
   vantaggiose  per  l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed
   alle modalita' di valutazione del valore dei veicoli da acquistare
   ed   all'ammontare  delle  tariffe  per  la  custodia.  I  criteri
   oggettivi  per  l'individuazione  del custode-acquirente, indicati
   nel  primo  periodo  del  presente  comma, sono definiti, mediante
   protocollo  d'intesa,  dal  Ministero dell'interno e dalla Agenzia
   del  demanio.  2.  Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma
   2-quater,  e  214,  comma  1,  ultimo  periodo,  in  relazione  al
   trasferimento  della proprieta' dei veicoli sottoposti a sequestro
   amministrativo  o  a fermo, per i veicoli confiscati l'alienazione
   si  perfeziona  con la notifica al custode-acquirente, individuato
   ai  sensi  del  comma  1,  del  provvedimento dal quale risulta la
   determinazione  all'alienazione da parte dell'Agenzia del demanio.
   Il  provvedimento  notificato  e'  comunicato al pubblico registro
   automobilistico  competente  per l'aggiornamento delle iscrizioni.
   3.   Le   disposizioni   del   presente   articolo   si  applicano
   all'alienazione  dei  veicoli  confiscati  a  seguito di sequestro
   amministrativo  in  deroga  alle  norme  di  cui  al  decreto  del
   Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.".
  2.  I  veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito
   dell'applicazione  di  misure  di  sequestro e sanzioni accessorie
   previste  dal  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285, e
   successive  modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza
   di  acquirenti,  purche' immatricolati per la prima volta da oltre
   cinque  anni  e  privi  di  interesse  storico  e collezionistico,
   comunque  custoditi  da  oltre due anni alla data del 30 settembre
   2003,  anche  se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini
   della  rottamazione,  mediante  cessione  al soggetto titolare del
   deposito. La cessione e' disposta sulla base di elenchi di veicoli
   predisposti dal prefetto anche senza documentazione dello stato di
   conservazione.  I  veicoli  sono  individuati  secondo il tipo, il
   modello ed il numero di targa o telaio,
  3.  All'alienazione ed alle attivita' ad essa funzionali e connesse
   procedono congiuntamente il Ministero dell'interno e l'Agenzia del
   demanio,  secondo  modalita' stabilite con decreto dirigenziale di
   concerto tra le due Amministrazioni.
  4.   Il   corrispettivo   dell'alienazione   e'  determinato  dalle
   Amministrazioni  procedenti  in  modo cumulativo per il totale dei
   veicoli  che  ne  sono  oggetto,  tenuto  conto  del  tipo e delle
   condizioni  dei  veicoli,  dell'ammontare  delle  somme  dovute al
   depositario-acquirente,  computate secondo i criteri stabiliti nel
   comma  6,  in  relazione  alle  spese  di  custodia, nonche' degli
   eventuali  oneri  di rottamazione che possono gravare sul medesimo
   depositario-acquirente.
  5.  L'alienazione  del  veicolo  si  perfeziona  con la notifica al
   depositario-acquirente  del  provvedimento  dal  quale  risulta la
   determinazione   all'alienazione   da  parte  dell'Amministrazione
   procedente,   anche   relativamente  ad  elenchi  di  veicoli.  Il
   provvedimento   notificato  e'  comunicato  al  pubblico  registro
   automobilistico  competente  per l'aggiornamento delle iscrizioni,
   senza oneri.
  6.  Al  custode  e'  riconosciuto,  in  deroga  alle tariffe di cui
   all'art.  12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
   1982,  n. 571, un importo complessivo forfettario, comprensivo del
   trasporto,  calcolato,  per  ciascuno  degli ultimi dodici mesi di
   custodia, in euro 6,00 per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro
   24,00  per  gli  autoveicoli  ed  i  rimorchi di massa complessiva
   inferiore  a  3,5  tonnellate, nonche' per le macchine agricole ed
   operatrici,  ed in euro 30,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di
   massa  complessiva  superiore  a  3,5 tonnellate. Gli importi sono
   progressivamente  ridotti  del  venti per cento per ogni ulteriore
   anno,   o  frazione  di  esso,  di  custodia  del  veicolo,  salva
   l'eventuale  intervenuta prescrizione delle somme dovute. Le somme
   complessivamente  riconosciute  come dovute sono versate in cinque
   ratei costanti annui; la prima rata e' corrisposta nell'anno 2004.
  7.  Se  risultano  vizi  relativi alla notificazione degli atti del
   procedimento  sanzionatorio  non  si  procede,  nei  confronti del
   trasgressore, al recupero delle spese di custodia liquidate.
  8.  Nei  casi  previsti  dal presente articolo, la prescrizione del
   diritto  alla  riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione
   amministrativa,  nonche'  il  mancato  recupero, nei confronti del
   trasgressore,   delle  spese  di  trasporto  e  di  custodia,  non
   determinano responsabilita' contabile.
  9.  Le  operazioni  di  rottamazione  o  di alienazione dei veicoli
   oggetto  della  disciplina di cui al presente articolo sono esenti
   dal  pagamento  di  qualsiasi  tributo  od  onere  ai  fini  degli
   adempimenti   relativi   alle  formalita'  per  l'annotazione  nei
   pubblici registri.
  10.  Le  procedure di alienazione o rottamazione straordinaria che,
   alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, sono state
   avviate   dalle  singole  prefetture  -  uffici  territoriali  del
   Governo,  qualora  non  ancora  concluse,  sono disciplinate dalle
   disposizioni  del  presente  articolo.  In  questo caso i compensi
   dovuti ai custodi e non ancora liquidati sono determinati ai sensi
   del  comma  6,  anche  sulla  base  di  una  autodichiarazione del
   titolare della depositeria, salvo che a livello locale siano state
   individuate condizioni di pagamento meno onerose per l'erario.
  11.  In  relazione  ai  veicoli,  diversi  da  quelli oggetto della
   disciplina  stabilita  dal  presente  articolo,  che  alla data di
   entrata  in  vigore  del  presente decreto sono giacenti presso le
   depositerie  autorizzate  a seguito dell'applicazione di misure di
   sequestro  o  di fermo previste dal decreto legislativo n. 285 del
   1992, l'organo di polizia che ha proceduto al sequestro o al fermo
   notifica  al  proprietario  l'avviso  previsto  dal comma 2-quater
   dell'articolo 213 del predetto decreto legislativo, introdotto dal
   comma  1, lettera a), n. 2) del presente articolo, con l'esplicito
   avvertimento  che, in caso di rifiuto della custodia del veicolo a
   proprie  spese,  si  procedera',  altresi', all'applicazione della
   sanzione amministrativa pecuniaria e della sanzione amministrativa
   accessoria  previste,  al  riguardo,  dal comma 2-ter del predetto
   articolo  213,  introdotto  dal  comma  1,  lettera  a), n. 2) del
   presente articolo. Il termine di dieci giorni, dopo il cui inutile
   decorso  si verifica il trasferimento della proprieta' del veicolo
   al custode, decorre dalla data della notificazione dell'avviso. La
   somma   ricavata   dall'alienazione   e'   depositata,  sino  alla
   definizione  del  procedimento  in  relazione  al  quale  e' stato
   disposto  il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero
   presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad
   oggetto   la  somma  depositata,  in  ogni  altro  caso  la  somma
   depositata; e' restituita all'avente diritto.
  12.  Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 213, comma 2-quater,
   e 214, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 285 del
   1992,   rispettivamente   introdotto  e  sostituito  dal  presente
   articolo,   fino   alla   stipula   delle   convenzioni   previste
   dall'articolo 214-bis del medesimo decreto legislativo, introdotto
   dal presente articolo, l'alienazione o la rottamazione dei veicoli
   continuano  ad essere disciplinate dalle disposizioni vigenti alla
   data di entrata in vigore del presente decreto.
  13.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto sono
   abrogate  le disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, lettere
   a),  b) e c), e 2, e all'articolo 50 della legge 28 dicembre 2001,
   n.  448, nonche' le disposizioni degli articoli 395, 397, comma 5,
   e  398,  comma  3,  del decreto del Presidente della Repubblica 16
   dicembre 1992, n. 495.