Art. 39
Altre disposizioni in materia di entrata
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, primo periodo, del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, trova applicazione
anche relativamente al pagamento delle imposte di consumo di cui
all'articolo 62 del medesimo testo unico nonche', dalla data della
relativa istituzione, del contributo di cui agli articoli 6 e 7
del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per l'anno
2003, il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo n. 504 del 1995 e' adottato non oltre il 22 novembre
dello stesso anno e l'acconto, di misura non inferiore al 99 per
cento: a) per gli oli minerali, escluso il gas metano,
relativamente alla seconda quindicina del mese di dicembre, e'
riferito all'accisa dovuta per i prodotti immessi in consumo nei
periodo dall'1 al 15 dicembre; b) per i prodotti di cui
all'articolo 62 del citato decreto legislativo n. 504, relativo al
mese di dicembre, e' riferito all'imposta dovuta per le immissioni
in consumo relative al mese di novembre.
2. L'Agenzia delle entrate provvede alla riscossione dei crediti
vantati dagli enti pubblici nazionali individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30
novembre 2003. Le modalita' di riscossione, i termini di
riversamento agli enti delle somme incassate, nonche' il rimborso
degli oneri sostenuti dall'Agenzia, sono disciplinati da apposita
convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze. Restano impregiudicate le attribuzioni degli enti
titolari dei crediti quanto alla facolta' di concedere rateazioni
e dilazioni ai sensi della normativa vigente, nonche', in caso di
mancato spontaneo pagamento del debitore, alla formazione dei
ruoli ai fini della riscossione coattiva.
3. Gli eventuali trasferimenti a favore degli enti di cui al comma
2 sono ridotti, per l'anno 2004, di 500 milioni di euro. Con il
decreto di cui al comma 2 e' quantificato, per ciascuno dei
predetti enti, l'ammontare della riduzione dei trasferimenti.
Tenuto conto dell'esaurimento del ciclo di efficacia delle
disposizioni in materia di definizioni tributarie agevolate, di
cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, in sede di definizione dell'atto di indirizzo
annuale, di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, valevole per l'anno 2004, si procede al nuovo
orientamento delle linee dell'azione accertatrice delle strutture
dell'Amministrazione finanziaria al fine di rafforzare
significativamente, a decorrere dallo stesso anno, i risultati
dell'attivita' di controllo tributario.
4. All'articolo 2, comma primo, della legge 13 luglio 1965, n. 825,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le richieste sono
corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto,
da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari
conseguenti alla variazione proposta.". Tale disposizione trova
applicazione anche nei riguardi delle richieste formulate
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto
e per le quali, fino alla medesima data, non e' stato ancora
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il relativo provvedimento di
accoglimento; in relazione a tali richieste, il termine per la
conclusione del procedimento di valutazione, da parte
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riprende a
decorrere per intero dalla data in cui perviene alla predetta
Amministrazione, per ciascuna richiesta, la scheda di cui al primo
periodo del presente comma. Nell'articolo 21, comma 8, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "30 aprile 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".
5. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2003, n.
289, le parole: "entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 ottobre 2004".
6. Al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "la
durata di ciascuna partita" sono sostituite dalle seguenti: "la
durata della partita"; le parole: "a venti volte il costo della
singola partita" sono sostituite dalle seguenti: "a 50 euro"; le
parole: "7.000 partite" sono sostituite dalle seguenti: "14.000
partite"; le parole: "90 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "75 per cento".
7. Al terzo periodo dell'articolo 110, comma 7, lettera b), del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed
integrazioni, le parole: "dal 1 gennaio 2004" sono sostituite
dalle seguenti: "dal 1 maggio 2004"; le parole: "essi sono
rimossi" sono sostituite dalle seguenti: "essi, entro il 31 maggio
2004, devono essere demoliti. Con decreto dirigenziale, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato definisce le modalita' per l'attuazione
delle disposizioni di cui al periodo precedente. A decorrere dal 1
giugno 2004, il possesso, a qualsiasi titolo, di un apparecchio o
congegno di cui al presente comma, non idoneo al gioco lecito,
determina, oltre alle sanzioni previste dal comma 9, l'inefficacia
di tutti i nulla osta rilasciati al gestore, ai sensi
dell'articolo 38, commi 2 e 5, della legge 14 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso,
all'autorita' amministrativa e' preclusa la possibilita' di
rilasciare al gestore ulteriori nulla osta ai sensi della medesima
disposizione per un periodo di cinque anni."
8. Al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e
integrazioni, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "A
decorrere dal 1 gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente
periodo si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni
per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, del citato
testo unico.".
9. Al comma 2 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono abrogate le parole: "e per ciascuno di quelli
successivi".
10. All'articolo 14-bis, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed
integrazioni, dopo le parole: "per l'anno 2001 e per ciascuno di
quelli successivi" sono aggiunte le seguenti: "fino all'anno
2003".
11. All'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed
integrazioni, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Per
gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e
integrazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura
dell'imponibile medio forfetario annuo e', per l'anno 2004 e per
ciascuno di quelli successivi, prevista in:
a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del
predetto comma 7 dell'articolo 110;
b) 2.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del
predetto comma 7 dell'articolo 110;
c) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del
predetto comma 7 dell'articolo 110.".
12. Il comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "4.
Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure ad
evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria, uno o piu' concessionari della rete o delle reti
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la
gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110,
comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti consentono la
gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del
gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato
comma 6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del
presente comma.".
13. Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni ed
integrazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale
fissato in misura del 15% delle somme giocate. Per l'anno 2004,
fino al collegamento in rete, per ciascun apparecchio o congegno
e' dovuto, a titolo di acconto, un versamento nella misura di
5.000 euro, da effettuarsi contestualmente alla richiesta di nulla
osta di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanarsi entro
il 31 gennaio 2004, sono definiti i termini e le modalita' di
assolvimento del prelievo erariale.
14. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze, adottati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge
13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinate le nuove scommesse a
totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli,
secondo principi di armonizzazione con la disciplina organizzativa
dei concorsi pronostici su base sportiva, di razionalizzazione dei
costi di distribuzione, di semplificazione della disciplina delle
citate scommesse anche con riferimento al profilo impositivo, di
salvaguardia del prelievo a favore del CONI e dell'erario, nonche'
di tutela dello scommettitore, destinando a premio una quota non
inferiore al 40% delle somme raccolte. Il decreto o i decreti di
cui ai presente comma stabiliscono le date a decorrere dalle quali
sono abrogate le tipologie di scommesse a totalizzatore nazionale
disciplinate dai decreti del Ministro delle finanze 2 giugno 1998,
n. 174, e 2 agosto 1999, n. 278. Il Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in
attuazione delle disposizioni dei decreti di cui al presente
comma, definisce i requisiti tecnici delle nuove scommesse a
totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli.