Art. 39
              Altre disposizioni in materia di entrata

  1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, la
   disposizione  di  cui  all'articolo 3, comma 4, primo periodo, del
   decreto  legislativo  26  ottobre 1995, n. 504, trova applicazione
   anche  relativamente  al pagamento delle imposte di consumo di cui
   all'articolo 62 del medesimo testo unico nonche', dalla data della
   relativa  istituzione,  del  contributo di cui agli articoli 6 e 7
   del  decreto-legge  28  dicembre  2001,  n.  452,  convertito, con
   modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio 2002, n. 16. Per l'anno
   2003,  il  decreto  di  cui  all'articolo  3, comma 4, del decreto
   legislativo  n.  504 del 1995 e' adottato non oltre il 22 novembre
   dello  stesso  anno e l'acconto, di misura non inferiore al 99 per
   cento:   a)   per   gli  oli  minerali,  escluso  il  gas  metano,
   relativamente  alla  seconda  quindicina  del mese di dicembre, e'
   riferito  all'accisa  dovuta per i prodotti immessi in consumo nei
   periodo   dall'1  al  15  dicembre;  b)  per  i  prodotti  di  cui
   all'articolo 62 del citato decreto legislativo n. 504, relativo al
   mese di dicembre, e' riferito all'imposta dovuta per le immissioni
   in consumo relative al mese di novembre.
  2.  L'Agenzia  delle  entrate provvede alla riscossione dei crediti
   vantati  dagli enti pubblici nazionali individuati con decreto del
   Ministro  dell'economia  e  delle finanze, da emanarsi entro il 30
   novembre   2003.   Le  modalita'  di  riscossione,  i  termini  di
   riversamento  agli enti delle somme incassate, nonche' il rimborso
   degli  oneri sostenuti dall'Agenzia, sono disciplinati da apposita
   convenzione  approvata  con  decreto del Ministero dell'economia e
   delle  finanze.  Restano impregiudicate le attribuzioni degli enti
   titolari  dei crediti quanto alla facolta' di concedere rateazioni
   e  dilazioni ai sensi della normativa vigente, nonche', in caso di
   mancato  spontaneo  pagamento  del  debitore,  alla formazione dei
   ruoli ai fini della riscossione coattiva.
  3.  Gli eventuali trasferimenti a favore degli enti di cui al comma
   2  sono  ridotti,  per l'anno 2004, di 500 milioni di euro. Con il
   decreto  di  cui  al  comma  2  e'  quantificato, per ciascuno dei
   predetti  enti,  l'ammontare  della  riduzione  dei trasferimenti.
   Tenuto   conto  dell'esaurimento  del  ciclo  di  efficacia  delle
   disposizioni  in  materia  di definizioni tributarie agevolate, di
   cui   alla   legge   27   dicembre  2002,  n.  289,  e  successive
   modificazioni,  in  sede  di  definizione  dell'atto  di indirizzo
   annuale,  di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio
   1999,  n.  300,  valevole  per  l'anno  2004,  si procede al nuovo
   orientamento  delle linee dell'azione accertatrice delle strutture
   dell'Amministrazione    finanziaria    al   fine   di   rafforzare
   significativamente,  a  decorrere  dallo  stesso anno, i risultati
   dell'attivita' di controllo tributario.
  4. All'articolo 2, comma primo, della legge 13 luglio 1965, n. 825,
   e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: "Le richieste sono
   corredate,  in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto,
   da  una  scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari
   conseguenti  alla  variazione  proposta.". Tale disposizione trova
   applicazione   anche   nei   riguardi  delle  richieste  formulate
   anteriormente  alla data di entrata in vigore del presente decreto
   e  per  le  quali,  fino  alla  medesima data, non e' stato ancora
   pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale il relativo provvedimento di
   accoglimento;  in  relazione  a  tali richieste, il termine per la
   conclusione    del   procedimento   di   valutazione,   da   parte
   dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato, riprende a
   decorrere  per  intero  dalla  data  in cui perviene alla predetta
   Amministrazione, per ciascuna richiesta, la scheda di cui al primo
   periodo del presente comma. Nell'articolo 21, comma 8, della legge
   27  dicembre  2002,  n.  289,  le  parole:  "30  aprile 2003" sono
   sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".
  5.  Al  comma  1  dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2003, n.
   289,  le parole: "entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle
   seguenti: "entro il 31 ottobre 2004".
  6.  Al  comma  6  dell'articolo  110 del testo unico delle leggi di
   pubblica  sicurezza,  di  cui  al regio decreto 18 giugno 1931, n.
   773,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, le parole: "la
   durata  di  ciascuna  partita" sono sostituite dalle seguenti: "la
   durata  della  partita";  le parole: "a venti volte il costo della
   singola  partita"  sono sostituite dalle seguenti: "a 50 euro"; le
   parole:  "7.000  partite"  sono sostituite dalle seguenti: "14.000
   partite";   le  parole:  "90  per  cento"  sono  sostituite  dalle
   seguenti: "75 per cento".
  7.  Al  terzo  periodo  dell'articolo 110, comma 7, lettera b), del
   testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza, di cui al regio
   decreto  18  giugno  1931,  n.  773, e successive modificazioni ed
   integrazioni,  le  parole:  "dal  1  gennaio 2004" sono sostituite
   dalle  seguenti:  "dal  1  maggio  2004";  le  parole:  "essi sono
   rimossi" sono sostituite dalle seguenti: "essi, entro il 31 maggio
   2004,   devono  essere  demoliti.  Con  decreto  dirigenziale,  il
   Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
   dei  monopoli  di  Stato  definisce  le modalita' per l'attuazione
   delle disposizioni di cui al periodo precedente. A decorrere dal 1
   giugno  2004, il possesso, a qualsiasi titolo, di un apparecchio o
   congegno  di  cui  al  presente comma, non idoneo al gioco lecito,
   determina, oltre alle sanzioni previste dal comma 9, l'inefficacia
   di   tutti   i   nulla   osta  rilasciati  al  gestore,  ai  sensi
   dell'articolo  38,  commi  2 e 5, della legge 14 dicembre 2000, n.
   388,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni.  In tal caso,
   all'autorita'   amministrativa  e'  preclusa  la  possibilita'  di
   rilasciare al gestore ulteriori nulla osta ai sensi della medesima
   disposizione per un periodo di cinque anni."
  8. Al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della
   Repubblica  26  ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e
   integrazioni,  dopo  il  primo periodo e' aggiunto il seguente: "A
   decorrere dal 1 gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente
   periodo  si  applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni
   per  il  gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, del citato
   testo unico.".
  9. Al comma 2 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della
   Repubblica  26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed
   integrazioni,  sono  abrogate le parole: "e per ciascuno di quelli
   successivi".
  10.  All'articolo 14-bis, comma 3, del decreto del Presidente della
   Repubblica  26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed
   integrazioni,  dopo  le parole: "per l'anno 2001 e per ciascuno di
   quelli  successivi"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "fino all'anno
   2003".
  11. All'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica
   26   ottobre   1972,   n.   640,  e  successive  modificazioni  ed
   integrazioni, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Per
   gli  apparecchi  e  congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del
   testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza, di cui al regio
   decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e successive modificazioni e
   integrazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura
   dell'imponibile  medio  forfetario annuo e', per l'anno 2004 e per
   ciascuno di quelli successivi, prevista in:
    a)  1.800  euro,  per  gli  apparecchi di cui alla lettera a) del
   predetto comma 7 dell'articolo 110;
    b)  2.500  euro,  per  gli  apparecchi di cui alla lettera b) del
   predetto comma 7 dell'articolo 110;
    c)  1.800  euro,  per  gli  apparecchi di cui alla lettera c) del
   predetto comma 7 dell'articolo 110.".
  12.  Il  comma  4  dell'articolo  14-bis del decreto del Presidente
   della   Repubblica   26   ottobre   1972,  n.  640,  e  successive
   modificazioni  ed  integrazioni,  e'  sostituito dal seguente: "4.
   Entro  il  30  giugno  2004  sono  individuati,  con  procedure ad
   evidenza   pubblica  nel  rispetto  della  normativa  nazionale  e
   comunitaria,  uno  o  piu'  concessionari  della rete o delle reti
   dell'Amministrazione   autonoma  dei  monopoli  di  Stato  per  la
   gestione  telematica  degli  apparecchi  di  cui all'articolo 110,
   comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
   al   regio   decreto   18   giugno  1931,  n.  773,  e  successive
   modificazioni  e  integrazioni.  Tale  rete  o  reti consentono la
   gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del
   gioco  lecito  previsto  per  gli  apparecchi di cui al richiamato
   comma 6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
   finanze,  adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
   23   agosto   1988,   n.   400,   e  successive  modificazioni  ed
   integrazioni,  sono  dettate  disposizioni  per  la attuazione del
   presente comma.".
  13.  Agli  apparecchi  e congegni di cui all'articolo 110, comma 6,
   del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
   decreto  18  giugno  1931  n.  773,  e successive modificazioni ed
   integrazioni,  collegati  in rete, si applica un prelievo erariale
   fissato  in  misura  del 15% delle somme giocate. Per l'anno 2004,
   fino  al  collegamento in rete, per ciascun apparecchio o congegno
   e'  dovuto,  a  titolo  di  acconto, un versamento nella misura di
   5.000 euro, da effettuarsi contestualmente alla richiesta di nulla
   osta  di  cui  al comma 5 dell'articolo 38 della legge 23 dicembre
   2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni ed integrazioni. Con
   decreto   del   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze  -
   Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato, da emanarsi entro
   il  31  gennaio  2004,  sono  definiti i termini e le modalita' di
   assolvimento del prelievo erariale.
  14.  Con  uno  o  piu'  decreti del Ministero dell'economia e delle
   finanze,  adottati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge
   13  maggio  1999,  n.  133, sono disciplinate le nuove scommesse a
   totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli,
   secondo principi di armonizzazione con la disciplina organizzativa
   dei concorsi pronostici su base sportiva, di razionalizzazione dei
   costi  di distribuzione, di semplificazione della disciplina delle
   citate  scommesse  anche con riferimento al profilo impositivo, di
   salvaguardia del prelievo a favore del CONI e dell'erario, nonche'
   di  tutela  dello scommettitore, destinando a premio una quota non
   inferiore  al  40% delle somme raccolte. Il decreto o i decreti di
   cui ai presente comma stabiliscono le date a decorrere dalle quali
   sono  abrogate le tipologie di scommesse a totalizzatore nazionale
   disciplinate dai decreti del Ministro delle finanze 2 giugno 1998,
   n.  174,  e  2  agosto  1999, n. 278. Il Ministero dell'economia e
   delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in
   attuazione  delle  disposizioni  dei  decreti  di  cui al presente
   comma,  definisce  i  requisiti  tecnici  delle  nuove scommesse a
   totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli.