Art. 40
      Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta

  1.  Alle  distribuzioni  di  utili accantonati a riserva deliberate
   successivamente  al 30 settembre 2003 e sino alla data di chiusura
   dell'esercizio  in corso al 31 dicembre 2003, il credito d'imposta
   di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico delle imposte sui
   redditi  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 22
   dicembre  1986, n. 917, compete unicamente secondo le disposizioni
   degli  articoli  11,  comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, del predetto
   testo  unico  e  nel  limite del 51,51 per cento. Agli acconti sui
   dividendi  deliberati  ai  sensi dell'articolo 2433 bis del codice
   civile  compete  lo stesso regime fiscale dell'utile distribuito o
   che  sarebbe  stato  distribuito  dall'assemblea  che  approva  il
   bilancio del relativo esercizio.
  2.   Le   disposizioni   del   comma  1  si  applicano  anche  alle
   distribuzioni  di utili deliberate prima del 30 settembre 2003 nel
   caso  in  cui  dopo  il  1  settembre  2003 e' stata deliberata la
   chiusura anticipata dell'esercizio sociale.