Art. 41
      Modifica del regime tributario dei titoli obbligazionari

  1.  Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono apportate le
   seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 6, comma 1, sono soppresse le parole: "e che non
   siano  residenti negli Stati o territori di cui all'art. 76, comma
   7-bis,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, di cui al
   decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
   come individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7-bis";
    b)  nell'articolo 9, comma 2, alinea, le parole: "una banca o una
   societa'  di  intermediazione  mobiliare, residente nel territorio
   dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche
   o  di  societa' di intermediazione mobiliare estere non residenti"
   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "una  banca  o una societa' di
   intermediazione  mobiliare,  residente nel territorio dello Stato,
   una  stabile  organizzazione  in Italia di banche o di societa' di
   intermediazione mobiliare estere non residenti ovvero una societa'
   di  gestione  accentrata  di  strumenti  finanziari autorizzata ai
   sensi  dell'articolo  80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
   n. 58".
  2.  Per  le  banche  centrali  ed organismi che gestiscono anche le
   riserve  ufficiali  dello  Stato  la disciplina di cui al comma 1,
   lettera  a),  si  applica  anche con riferimento al periodo dal 19
   febbraio 2002 al 24 aprile 2002.
  3.  Nell'articolo  27-ter,  comma 8, primo periodo, del decreto del
   Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole:
   "una  banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente
   nel  territorio  dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in
   Italia  di banche o di imprese di investimento non residenti" sono
   sostituite   dalle   seguenti:   "una  banca  o  una  societa'  di
   intermediazione  mobiliare,  residente nel territorio dello Stato,
   una  stabile  organizzazione  in  Italia di banche o di imprese di
   investimento  non  residenti,  ovvero  una  societa'  di  gestione
   accentrata  di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'art.
   80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".
  4.  E'  abrogato  l'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre
   1997,  n.  461.  Tale  disposizione  ha  effetto  per i redditi di
   capitale percepiti a decorrere dal 1 gennaio 2004.
  5.  Fino  a tutto il 31 dicembre 2003 resta in vigore e continua ad
   applicarsi il coefficiente di rettifica di cui all'articolo 13 del
   decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come determinato dal
   decreto  del  Ministro  delle  finanze  in  data  30  giugno 1998,
   pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1998.
  6.  Per  i  titoli  senza cedola ottenuti attraverso la separazione
   delle  cedole e del mantello di obbligazioni emesse dallo Stato, a
   tasso  fisso  non  rimborsabili anticipatamente, di cui al decreto
   del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione
   economica  in  data  15  luglio  1998,  pubblicato  nella Gazzetta
   Ufficiale  n.  167  del  20  luglio  1998,  restano  in  vigore  e
   continuano  ad  applicarsi,  sino  a tutto il 31 dicembre 2003, le
   disposizioni  del  decreto  del  Ministro delle finanze in data 30
   luglio  1998,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 181 del 5
   agosto 1998.
  7.  Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto dovuto
   a titolo di imposta sostitutiva.
  8.  Le  disposizioni  contenute  nei  commi  1  e 3 hanno effetto a
   decorrere dal 1 gennaio 2004.