Art. 13. 
               (Sperimentazione sugli embrioni umani). 
  1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano. 
  2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione  umano  e'
consentita a condizione che si  perseguano  finalita'  esclusivamente
terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della
salute e allo sviluppo dell'embrione  stesso,  e  qualora  non  siano
disponibili metodologie alternative. 
  3. Sono, comunque, vietati: 
    a) la produzione di  embrioni  umani  a  fini  di  ricerca  o  di
sperimentazione o comunque a fini diversi da  quello  previsto  dalla
presente legge; 
    b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico  degli  embrioni  e
dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche  di  selezione,
di manipolazione o comunque tramite procedimenti  artificiali,  siano
diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete
ovvero a  predeterminarne  caratteristiche  genetiche,  ad  eccezione
degli interventi aventi finalita' diagnostiche e terapeutiche, di cui
al comma 2 del presente articolo; 
    c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di
scissione  precoce  dell'embrione  o  di  ectogenesi   sia   a   fini
procreativi sia di ricerca; 
    d) la fecondazione di un gamete umano con  un  gamete  di  specie
diversa e la produzione di ibridi o di chimere. 
  4. La violazione dei divieti di cui al comma 1  e'  punita  con  la
reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena e'
aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con  le  circostanze
aggravanti  previste  dal  comma  3  non  possono   essere   ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste. 
  5. E' disposta la sospensione da  uno  a  tre  anni  dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una professione  sanitaria
condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.