Art. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano e'
consentita a condizione che si perseguano finalita' esclusivamente
terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della
salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano
disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di
sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla
presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e
dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione,
di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano
diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete
ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione
degli interventi aventi finalita' diagnostiche e terapeutiche, di cui
al comma 2 del presente articolo;
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di
scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini
procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie
diversa e la produzione di ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 e' punita con la
reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena e'
aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze
aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
5. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria
condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.