Art. 14 
       (Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni) 
 
  1. E' vietata la crioconservazione e la soppressione  di  embrioni,
fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. 
  2.  Le  tecniche  di  produzione  degli  embrioni,   tenuto   conto
dell'evoluzione   tecnico-scientifica   e    di    quanto    previsto
dall'articolo 7, comma 3, non devono creare  un  numero  di  embrioni
superiore  a  quello  strettamente   necessario   ad   un   unico   e
contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre. 
  3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni  non  risulti
possibile per grave e documentata causa di  forza  maggiore  relativa
allo stato di salute della donna non  prevedibile  al  momento  della
fecondazione e' consentita la crioconservazione degli embrioni stessi
fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile. 
  4. Ai fini della presente  legge  sulla  procreazione  medicalmente
assistita e' vietata la riduzione embrionaria di gravidanze  plurime,
salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. 
  5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su
loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni  prodotti  e  da
trasferire nell'utero. 
  6. La violazione di uno dei divieti e  degli  obblighi  di  cui  ai
commi precedenti e' punita con la reclusione fino a tre anni e con la
multa da 50.000 a 150.000 euro. 
  7. E' disposta  la  sospensione  fino  ad  un  anno  dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una professione  sanitaria
condannato per uno dei reati di cui al presente articolo. 
  8.  E'  consentita  la  crioconservazione  dei  gameti  maschile  e
femminile, previo consenso informato e scritto. 
  9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. 
 
          Nota all'art. 14:
              -  La legge 22 maggio 1978, n. 194, concerne: Norme per
          la  tutela  sociale  della  maternita'  e sull'interruzione
          volontaria della gravidanza".