Art. 28. 
 
                Formazione della graduatoria annuale 
 
  1. L'anzianita' relativa dei frequentatori in ciascun anno di corso
e' determinata come segue: 
    a) la  graduatoria  degli  allievi  del  1°  anno  del  corso  di
Accademia e' data dalla graduatoria di ingresso; 
    b) la  graduatoria  degli  allievi  del  2°  anno  del  corso  di
Accademia e' data dalla graduatoria formata al termine  del  1°  anno
del corso di Accademia; 
    c) la  graduatoria  degli  allievi  del  3°  anno  del  corso  di
Accademia e' data dalla graduatoria formata  dalla  media  aritmetica
dei punti di classificazione annuale conseguiti al termine del  1°  e
del 2° anno del corso di Accademia. La nomina a sottotenente ha luogo
secondo l'ordine di tale graduatoria; 
    d) la  graduatoria  degli  allievi  del  1°  anno  del  corso  di
applicazione e' data dalla graduatoria formata dalla media aritmetica
tra i punti di classificazione annuale conseguiti al termine del  1°,
del 2° e del 3° anno del corso di Accademia; 
    e) la  graduatoria  degli  allievi  del  2°  anno  del  corso  di
applicazione  e'  data  dalla  media  aritmetica  tra  il  punto   di
classificazione di cui alla lettera d) ed il punto di classificazione
annuale conseguito al termine del 1° anno del corso di  applicazione.
La nomina a tenente ha luogo secondo l'ordine di tale graduatoria; 
    f) la graduatoria degli allievi al termine del 2° anno del  corso
di applicazione e' data  dalla  media  aritmetica  tra  il  punto  di
classificazione di cui alla lettera d), il punto  di  classificazione
annuale conseguito al termine del 1° anno del corso  di  applicazione
ed il punto di classificazione annuale conseguito al termine  del  2°
anno del corso  di  applicazione.  Al  termine  del  ciclo  formativo
quinquennale i tenenti sono  nuovamente  iscritti  in  ruolo  secondo
l'ordine di tale graduatoria. 
  2. L'allievo che ripete ovvero  recupera  l'anno  e'  inserito  nel
corso che deve ripetere ovvero recuperare in base al punto: 
    a) riportato nel  concorso  di  ammissione,  per  la  ripetizione
ovvero il recupero del 1° anno di Accademia e  per  il  recupero  del
corso di durata annuale o inferiore all'anno; 
    b) di classificazione  annuale  conseguito  nel  precedente  anno
accademico, per la ripetizione ovvero il recupero degli altri anni di
corso. 
  3. L'allievo frequentatore dei corsi di durata annuale o  inferiore
all'anno all'atto della nomina ad ufficiale e' iscritto in  ruolo  in
base alla graduatoria al termine del corso. Qualora abbia frequentato
il corso da ufficiale, l'anzianita' relativa viene  rideterminata  in
base alla graduatoria al termine del corso.