Art. 17.
      Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese
  1.  La  Sezione  speciale  istituita dall'articolo 21 della legge 9
maggio  1975,  n.  153,  e  successive  modificazioni, e' incorporata
nell'Istituto  di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n.
200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi.
  2.  L'ISMEA  puo'  concedere  la  propria  fideiussione a fronte di
finanziamenti bancari a medio e lungo termine in favore delle imprese
agricole  e della pesca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
18  maggio  2001, n. 228, e all'articolo 2 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 226.
  3.  Al  fine di favorire l'accesso al mercato dei capitali da parte
delle  imprese  di  cui  al  comma 2, l'ISMEA puo' concedere garanzia
diretta  a banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale  di  cui  all'articolo  107  del  testo unico delle leggi in
materia  bancaria  e creditizia, approvato con decreto legislativo 1°
settembre  1993,  n.  385,  e  successive  modificazioni, a fronte di
prestiti  partecipativi  e  partecipazioni nel capitale delle imprese
medesime,  assunte  da banche, da intermediari finanziari, nonche' da
fondi chiusi di investimento mobiliari.
  4.  Per  le  medesime  finalita'  l'ISMEA  potra' intervenire anche
mediante  rilascio  di  controgaranzia e cogaranzia in collaborazione
con  confidi,  altri  fondi  di  garanzia pubblici e privati, anche a
carattere regionale.
  5.  Con  decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura
non  regolamentare,  da  adottarsi  entro trenta giorni dalla data di
entrata  in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i
criteri  e  le  modalita'  di prestazione delle garanzie previste dal
presente  articolo,  tenuto  conto  delle  previsioni contenute nella
disciplina  del  capitale  regolamentare  delle  banche  in merito al
trattamento prudenziale delle garanzie.
  6.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al  comma 5, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30
luglio 2003, n. 283, e' abrogato.
 
          Note all'art. 17:
              -  L'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, recante
          "Attuazione  delle  direttive del consiglio delle comunita'
          europee per la riforma dell'agricoltura", cosi' recita:
              "Art.  21. - Presso  il Fondo interbancario di garanzia
          di  cui  alla  legge  2 giugno  1961,  n. 454, e successive
          modificazioni  e  integrazioni  e'  istituita  una speciale
          sezione  per  la  prestazione  della fidejussione di cui al
          precedente  articolo  dotata  di  autonomia  patrimoniale e
          amministrativa.
              La  sezione  speciale  e'  amministrata  da un comitato
          direttivo  ed  e'  sottoposta  a  controllo  di un collegio
          sindacale.
              Il  comitato  e'  composto  da:  due rappresentanti del
          Ministero    dell'agricoltura    e    delle   foreste,   un
          rappresentante  del Ministero del tesoro, un rappresentante
          del  Fondo  interbancario  di  garanzia,  un rappresentante
          degli  istituti  di  credito  designato  dal  Ministero del
          tesoro,  un  rappresentante  della  Banca d'Italia, quattro
          rappresentanti   delle  organizzazioni  di  categoria  piu'
          rappresentative  a  livello nazionale di queste designati e
          nominati  dal  Ministro  per  l'agricoltura e le foreste su
          indicazione  del  Ministero  del  lavoro e della previdenza
          sociale.  Partecipano al comitato, con diritto di voto, tre
          rappresentanti delle regioni interessate.
              Il  comitato  direttivo  e  il  collegio sindacale sono
          nominati  con  decreto  del Ministro per l'agricoltura e le
          foreste  di  concerto  con il Ministro per il tesoro. Nella
          stessa  forma sono nominati fra i rispettivi componenti, il
          presidente  del  comitato  e  del  collegio  sindacale.  Il
          collegio  sindacale e' composto da tre membri di cui uno in
          rappresentanza   del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
          foreste,  uno  in rappresentanza del Ministero del tesoro e
          uno in rappresentanza della Banca d'Italia.
              La sezione speciale del Fondo di cui al primo comma del
          presente  articolo emanera', entro 60 giorni dalla data del
          presente  provvedimento,  le  norme  regolamentari  per  il
          proprio  funzionamento  e per le procedure da osservare per
          la concessione della richiesta garanzia e la corresponsione
          delle  somme  dovute  in  caso sia chiamata ad adempiere le
          obbligazioni assunte.".
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
          2001, n. 200, reca "Regolamento recante riordino dell'ISMEA
          e revisione del relativo statuto".
              -  L'art.  1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
          228,  recante  "Orientamento  e modernizzazione del settore
          agricolo,  a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.
          57", cosi' recita:
              "Art.  1  (Imprenditore agricolo). - 1. L'art. 2135 del
          codice  civile e' sostituito dal seguente: "E' imprenditore
          agricolo   chi   esercita  una  delle  seguenti  attivita':
          coltivazione   del   fondo,  selvicoltura,  allevamento  di
          animali  e  attivita' connesse. Per coltivazione del fondo,
          per  selvicoltura e per allevamento di animali si intendono
          le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo
          biologico  o  di  una  fase necessaria del ciclo stesso, di
          carattere  vegetale  o  animale,  che  utilizzano o possono
          utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o
          marine.   Si   intendono  comunque  connesse  le  attivita'
          esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
          manipolazione,        conservazione,        trasformazione,
          commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
          prodotti  ottenuti  prevalentemente  dalla coltivazione del
          fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
          attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
          l'utilizzazione   prevalente   di  attrezzature  o  risorse
          dell'azienda  normalmente impiegate nell'attivita' agricola
          esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
          territorio  e  del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
          ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge".
              2.  Si considerano imprenditori agricoli le cooperative
          di   imprenditori   agricoli  ed  i  loro  consorzi  quando
          utilizzano  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui
          all'art.  2135 del codice civile, come sostituito dal comma
          1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci,
          ovvero  forniscono  prevalentemente  ai soci beni e servizi
          diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.".
              -  L'art.  2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
          226,  recante  "Orientamento  e modernizzazione del settore
          della  pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della
          legge 5 marzo 2001, n. 57", cosi' recita:
              "Art.  2  (Imprenditore  ittico). - 1.  E' imprenditore
          ittico  chi  esercita  un'attivita'  diretta alla cattura o
          alla  raccolta  di  organismi acquatici in ambienti marini,
          salmastri  e  dolci nonche' le attivita' a queste connesse,
          ivi  compresa  l'attuazione  degli  interventi  di gestione
          attiva,   finalizzati  alla  valorizzazione  produttiva  ed
          all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici.
              2.  Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di
          cui  al  comma 1 si applicano le disposizioni della vigente
          normativa   in   materia  di  iscrizioni,  abilitazioni  ed
          autorizzazioni.
              3.  Fatte  salve  le  piu'  favorevoli  disposizioni di
          legge, l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore
          agricolo.
              4.  Ai  soggetti che svolgono attivita' di acquacoltura
          si  applica  la legge 5 febbraio 1992, n. 102, e successive
          modificazioni.".
              -  L'art.  107  del  testo unico delle leggi in materia
          bancaria  e  creditizia,  approvato con decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, cosi' recita:
              "Art.  107  (Elenco  speciale). - 1.  Il  Ministro  del
          tesoro,  sentite  la  Banca d'Italia e la CONSOB, determina
          criteri  oggettivi,  riferibili  all'attivita' svolta, alla
          dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in
          base  ai quali sono individuati gli intermediari finanziari
          che  si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla
          Banca d'Italia.
              2.    La   Banca   d'Italia,   in   conformita'   delle
          deliberazioni  del  CICR,  detta agli intermediari iscritti
          nell'elenco   speciale   disposizioni   aventi  ad  oggetto
          l'adeguatezza  patrimoniale  e  il contenimento del rischio
          nelle  sue  diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
          amministrativa  e contabile e i controlli interni. La Banca
          d'Italia  puo'  adottare,  ove  la  situazione lo richieda,
          provvedimenti    specifici   nei   confronti   di   singoli
          intermediari  per  le  materie  in precedenza indicate. Con
          riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita'  la  Banca
          d'Italia   puo'   inoltre  dettare  disposizioni  volte  ad
          assicurarne il regolare esercizio.
              3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
          modalita'  e  nei  termini  da essa stabiliti, segnalazioni
          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
              4.  La  Banca  d'Italia  puo'  effettuare ispezioni con
          facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
          ritenuti necessari.
              4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
          il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
          di  norme  di  legge o di disposizioni emanate ai sensi del
          presente decreto.
              5.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
          speciale  restano  iscritti  anche  nell'elenco generale; a
          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
              6.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
          speciale,  quando  siano stati autorizzati all'esercizio di
          servizi  di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
          obbligo   di   rimborso   per  un  ammontare  superiore  al
          patrimonio,  sono  assoggettati  alle disposizioni previste
          nel  titolo IV,  capo  I,  sezioni  I e III; in luogo degli
          articoli 86,  commi 6  e  7, 87, comma 1, si applica l'art.
          57,  commi  4  e  5,  del testo unico delle disposizioni in
          materia  di  mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art.
          21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
              7.  Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
          comma  1  che  esercitano  l'attivita'  di  concessione  di
          finanziamenti   sotto   qualsiasi  forma  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 47.".
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          del  30 luglio  2003, n. 283, reca "Regolamento concernente
          la  sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di
          cui   all'art.   45,   comma  4,  del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385.".