Art. 18
                          Altri interventi

  1.  Gli  imprenditori  agricoli, singoli o associati, per garantire
l'adempimento    delle    obbligazioni    contratte    nell'esercizio
dell'impresa   agricola   possono   costituire  in  pegno,  ai  sensi
dell'articolo  2806 del codice civile, anche le quote di produzione e
i diritti di reimpianto della propria azienda.
  2.  Nelle  ipotesi  di  cui al comma 1, in deroga a quanto previsto
dall'articolo  2786  del  codice  civile,  gli  imprenditori agricoli
continuano  ad  utilizzare  le  quote  di  produzione  e i diritti di
reimpianto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 29 marzo 2004

                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                              agricole e forestali
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Note all'art. 18:
              - L'art. 2806 del codice civile, cosi' recita:
              "Art. 2806 (Pegno di diritti diversi dai crediti). - Il
          pegno  di  diritti diversi dai crediti si costituisce nella
          forma  rispettivamente  richiesta  per il trasferimento dei
          diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell'art.
          2787. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali".
              - L'art. 2786 del codice civile, cosi' recita:
              "Art.  2786  (Costituzione). - Il  pegno si costituisce
          con la consegna al creditore della cosa o del documento che
          conferisce l'esclusiva disponibilita' della cosa.
              La  cosa o il documento possono essere anche consegnati
          a  un terzo designato dalle parti o possono essere posti in
          custodia  di  entrambe,  in  modo  che  il  costituente sia
          nell'impossibilita'  di  disporne senza la cooperazione del
          creditore.".