Art. 18 Altri interventi 1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, per garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa agricola possono costituire in pegno, ai sensi dell'articolo 2806 del codice civile, anche le quote di produzione e i diritti di reimpianto della propria azienda. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2786 del codice civile, gli imprenditori agricoli continuano ad utilizzare le quote di produzione e i diritti di reimpianto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 marzo 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 18: - L'art. 2806 del codice civile, cosi' recita: "Art. 2806 (Pegno di diritti diversi dai crediti). - Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell'art. 2787. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali". - L'art. 2786 del codice civile, cosi' recita: "Art. 2786 (Costituzione). - Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilita' della cosa. La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell'impossibilita' di disporne senza la cooperazione del creditore.".