Art. 26.
                     (Reclutamenti straordinari)
1.  Fermo restando quanto previsto dalla presente legge in materia di
transito del personale in ferma prefissata quadriennale nei ruoli del
servizio permanente, a decorrere dall'anno 2004, al fine di sopperire
alle  eventuali carenze organiche nei ruoli dei volontari in servizio
permanente,  possono  essere  banditi  concorsi straordinari ai quali
possono partecipare:
a)  i  volontari  in  ferma  breve, reclutati ai sensi della legge 24
dicembre  1986,  n. 958, e successive modificazioni, che alla data di
scadenza  prevista  dal  bando di concorso per la presentazione della
domanda  hanno  compiuto  almeno il secondo anno di servizio in ferma
breve  ovvero che alla stessa data sono in congedo da non piu' di due
anni;
b)  i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi del regolamento di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n.
332,  che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la
presentazione  della  domanda  sono risultati non utilmente collocati
nelle   graduatorie  di  cui  agli  articoli  9  e  10  del  predetto
regolamento  ovvero  che alla stessa data sono in congedo da non piu'
di due anni.
2.  I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli
dei  volontari  in  servizio  permanente non prima del compimento del
terzo anno di servizio in qualita' di volontari in ferma breve.
 
          Note all'art. 26:
              -  La  legge  24 dicembre 1986, n. 958, recante: «Norme
          sul  servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di leva
          prolungata»,  e'  pubblicata nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1987.
              -  Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997:
              «Art.  9  (Avanzamento  dei  volontari e immissione nel
          servizio  permanente  delle Forze armate). - 1. I volontari
          in  ferma  breve  possono  conseguire,  previo  giudizio di
          idoneita',  i gradi riportati nella tabella A in allegato 4
          al   presente  regolamento,  nel  rispetto  delle  esigenze
          ordinative delle Forze armate.
              2.  L'immissione dei volontari in ferma breve nei ruoli
          dei  volontari  in  servizio  permanente della stessa Forza
          armata   nella   quale   svolgono  la  ferma  triennale  e'
          predisposta dalle competenti direzioni generali, nei limiti
          dei  posti  annualmente disponibili, sulla base di apposita
          graduatoria    di   merito   elaborata   dalla   rispettiva
          commissione  per  l'immissione  dei  volontari  nelle Forze
          armate, secondo i criteri previsti dal comma. 4.
              3.  Le  commissioni per l'immissione di volontari nelle
          rispettive  Forze  armate,  sono presiedute da un ufficiale
          generale,  o  grado  corrispondente,  nominato  dal capo di
          Stato  maggiore della Difesa, e sono composte da due membri
          in  rappresentanza,  rispettivamente dello Stato maggiore e
          della  Direzione  generale del personale della Forza armata
          di appartenenza.
              4.  Le  commissioni  formano, con frequenza annuale, le
          graduatorie  per l'immissione nelle rispettive Forze armate
          dei  volontari  che  hanno  terminato  la  ferma, secondo i
          criteri  stabiliti  dai  propri  regolamenti  interni. Tali
          criteri tengono conto dei seguenti titoli:
                a) graduatoria di ammissione alla ferma breve;
                b) attitudini e rendimento durante il servizio svolto
          nella ferma breve;
                c) qualita' morali e culturali;
                d) esito  dei corsi di istruzione, specializzazione o
          abilitazione frequentati;
                e) numero  e tipo delle specializzazioni/abilitazioni
          conseguite;
                f) titolo   di   studio   e/o   titolo  professionale
          posseduti.».
              «Art.  10  (Immissione  dei  volontari  nelle  Forze di
          polizia   ad   ordinamento   militare   e  civile  e  nelle
          amministrazioni). - 1.  L'immissione  del  volontari  nelle
          Forze  di  polizia ad ordinamento militare e civile e nelle
          amministrazioni  di  cui  all'art.  1  e' predisposta dalle
          commissioni  per  l'immissione dei volontari nelle Forze di
          polizia   e   nelle   amministrazioni,   sulla  base  della
          programmazione  quadriennale  di cui all'art. 2 e secondo i
          criteri  stabiliti  dai  propri  regolamenti  interni. Tali
          criteri  tengono  conto  dei  titoli  indicati nell'art. 9,
          comma 4.
              2.  Le commissioni per l'immissione dei volontari nelle
          Forze  di  polizia ad ordinamento militare e civile e nelle
          amministrazioni sono presiedute da un ufficiale generale, o
          grado  corrispondente,  nominato dal capo di Stato maggiore
          della   Difesa   e   sono   composte   da  due  membri,  in
          rappresentanza,  rispettivamente,  della Direzione generale
          del  personale  della  Forza armata di appartenenza e della
          Forza  di  polizia  ad  ordinamento  militare  e  civile  e
          amministrazione di immissione.
              3. Le domande devono essere presentate entro il secondo
          anno  della  ferma  triennale,  a conferma della preferenza
          espressa  in  materia  al  momento  dell'arruolamento nelle
          Forze  armate.  Nell'ultimo semestre della ferma triennale,
          le  commissioni  per l'immissione dei volontari nelle Forze
          di  polizia  ad  ordinamento  militare  e  civile  e  nelle
          amministrazioni  disporranno,  a cura delle amministrazioni
          interessate,  una  verifica  del  mantenimento dei previsti
          requisiti  psico/fisici  e  di  quelli  di cui all'art. 41,
          comma  2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive modificazioni.
              4.  L'ammissione  alle carriere iniziali delle Forze di
          polizia   ad   ordinamento   militare   e  civile  e  delle
          amministrazioni  avviene  comunque  dopo  il  termine della
          ferma  triennale  contratta  e  da'  luogo alla perdita del
          grado  eventualmente  rivestito  durante  il servizio nelle
          Forze armate.
              5.  Nel  caso  in  cui il numero dei volontari in ferma
          breve  risulti  insufficiente  a  ricoprire  tutti  i posti
          stabiliti  dalla programmazione di cui al comma 1, le Forze
          di   polizia   ad   ordinamento  militare  e  civile  e  le
          amministrazioni conferiscono i posti disponibili mediante i
          reclutamenti  ordinari  secondo le disposizioni di legge in
          vigore per ciascuna amministrazione.».