Art. 50.
                      Procedimento disciplinare

   1.  Le modalita' di svolgimento del procedimento disciplinare sono
determinate con regolamento del Consiglio nazionale adottato ai sensi
dell'articolo  29,  comma  1,  lettera  c),  sulla  base dei principi
espressi nei commi seguenti.
   2. Il procedimento ha inizio d'ufficio o su richiesta del pubblico
ministero  presso  il  tribunale  nel  cui  circondario  ha  sede  il
Consiglio, ovvero su richiesta degli interessati.
   3.  La responsabilita' disciplinare e' accertata ove siano provate
la  inosservanza  dei doveri professionali e la intenzionalita' della
condotta, anche se omissiva.
   4.  La  responsabilita'  sussiste  anche  allorquando il fatto sia
commesso  per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza
di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
   5.   Del   profilo  soggettivo  deve  tenersi  conto  in  sede  di
irrogazione  dell'eventuale  sanzione,  la quale deve essere comunque
proporzionata  alla  gravita' dei fatti contestati e alle conseguenze
dannose che possano essere derivate dai medesimi.
   6.  Il  professionista  e'  sottoposto a procedimento disciplinare
anche per fatti non riguardanti l'attivita' professionale, qualora si
riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine
e la dignita' della categoria.
   7.  Nessuna  sanzione  disciplinare puo' essere inflitta senza che
l'incolpato  sia  stato invitato a comparire avanti il Consiglio, con
l'assegnazione  di un termine non inferiore a dieci giorni per essere
sentito.  L'incolpato  ha  facolta' di presentare documenti e memorie
difensive.
   8.  L'autorita'  giudiziaria  e'  tenuta  a  dare comunicazione al
Consiglio  dell'Ordine  di  appartenenza  dell'esercizio  dell'azione
penale nei confronti di un iscritto.
   9.  Le  deliberazioni  disciplinari  sono  notificate entro trenta
giorni  all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale,
la  delibera e' altresi' comunicata al procuratore generale presso la
corte di appello ed al Ministero della giustizia.
   10.  Il  professionista  che  sia  sottoposto a giudizio penale e'
sottoposto  anche  a  procedimento  disciplinare  per il fatto che ha
formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza
di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato
non l'ha commesso.