Art. 51.
                      Astensione e ricusazione

   1.  I  membri  del Consiglio che procede ad un'azione disciplinare
devono  astenersi  quando  ricorrono  i motivi di astensione indicati
nell'articolo  51  del  codice  di  procedura civile e possono essere
ricusati per gli stessi motivi.
   2. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio.
   3.  Se  non  e' disponibile il numero dei componenti del Consiglio
che e' prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio
al  Consiglio  costituito  nella  sede  della  corte  d'appello. Se i
componenti che hanno chiesto l'astensione o sono stati ricusati fanno
parte  di  quest'ultimo Consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio
presso  la  sede  della  corte  d'appello  viciniore,  stabilita  dal
Consiglio nazionale.
   4.  Il  Consiglio  competente  ai  sensi del comma 3, se autorizza
l'astensione  o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al
Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto
di  astenersi  o  che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli
atti per la prosecuzione del procedimento.