Art. 52. Sanzioni disciplinari 1. Al termine del procedimento disciplinare, il Consiglio dell'Ordine competente puo' irrogare le seguenti sanzioni: a) la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo, b) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore ai due anni, c) la radiazione dall'Albo.