Art. 52.
                        Sanzioni disciplinari

   1.   Al   termine  del  procedimento  disciplinare,  il  Consiglio
dell'Ordine competente puo' irrogare le seguenti sanzioni:
      a)  la  censura,  che  consiste in una dichiarazione formale di
biasimo,
      b)  la  sospensione dall'esercizio professionale per un periodo
di tempo non superiore ai due anni,
      c) la radiazione dall'Albo.