Art. 54.
                      Sospensione per morosita'

   1.  Il  Consiglio dell'Ordine, osservate le forme del procedimento
disciplinare,  puo' pronunciare la sospensione degli iscritti che non
adempiano,  nel termine stabilito dal Consiglio stesso, al versamento
dei  contributi  previsti  dall'articolo  12,  comma 1, lettera p), o
dall'articolo 29. comma 1, lettera h).
   2. La sospensione e' revocata con provvedimento del presidente del
Consiglio  dell'Ordine  quando  l'iscritto dimostri di aver pagato le
somme dovute.