Art. 55.
                            Impugnazioni

   1.  Avverso le decisioni assunte, ai sensi degli articoli 51, 52 e
53.  dal  Consiglio  dell'Ordine  territoriale,  puo' essere proposto
ricorso  al  Consiglio  nazionale  da  parte  dell'interessato  e dei
pubblico ministero entro trenta giorni dalla notificazione.
   2.   Il   Consiglio  nazionale  puo'  sospendere  l'efficacia  dei
provvedimenti.
   3.  Il  Consiglio  nazionale  riesamina  integralmente  i fatti e,
valutate   tutte   le   circostanze,  puo'  infliggere  una  sanzione
disciplinare anche piu' grave.