Art. 55. Impugnazioni 1. Avverso le decisioni assunte, ai sensi degli articoli 51, 52 e 53. dal Consiglio dell'Ordine territoriale, puo' essere proposto ricorso al Consiglio nazionale da parte dell'interessato e dei pubblico ministero entro trenta giorni dalla notificazione. 2. Il Consiglio nazionale puo' sospendere l'efficacia dei provvedimenti. 3. Il Consiglio nazionale riesamina integralmente i fatti e, valutate tutte le circostanze, puo' infliggere una sanzione disciplinare anche piu' grave.