Art. 10
                Disposizioni in materia di agricoltura

    1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26
  ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al  comma 2, la lettera c), e' sostituita dalla seguente: "c) le
     cooperative  e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del
     decreto  legislativo  18  maggio 2001, n. 228; le associazioni e
     loro   unioni   costituite   e   riconosciute   ai  sensi  della
     legislazione  vigente,  che effettuano cessioni di beni prodotti
     prevalentemente  dai soci, associati o partecipanti, nello stato
     originario  o previa manipolazione o trasformazione, nonche' gli
     enti  che  provvedono  per  legge,  anche previa manipolazione o
     trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori
     soci.";
  b) il comma 3 e' soppresso;
  c) al  comma  4,  sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti parole: ",
     sempre  che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto
     al regime ordinario.";
  d) il comma 10 e' soppresso;
  e) il comma 11 e' sostituito dal seguente: "11. Le disposizioni del
     presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma
     7,  ultimo  periodo,  ai soggetti di cui ai commi precedenti che
     optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone
     comunicazione all'ufficio secondo le modalita' di cui al decreto
     del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.".
    2.  All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
  concernenti  le  imposte  sulla produzione e sui consumi e relative
  sanzioni  penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
  ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) le  parole:  "Birra:  euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato"
     sono  sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,97 per ettolitro
     e per grado-Plato";
  b) le   parole:   "Prodotti  alcolici  intermedi:  euro  56,15  per
     ettolitro"  sono  sostituite  dalle seguenti: "Prodotti alcolici
     intermedi: euro 62,33 per ettolitro";
  c) le  parole:  "Alcole  etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro"
     sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 765,44 per
     ettolitro anidro".
    3.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di
  concerto  con  il Ministro delle politiche agricole e forestali, da
  adottare  entro  il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 34 del
  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
  sono  rideterminatele  percentuali  di compensazione applicabili ai
  prodotti agricoli, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20
  milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2006.
    4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono
  stabilite  le  nuove  aliquote  di  accisa  di  cui al comma 2, con
  effetto dal 1° gennaio 2006, in misura tale da assicurare ulteriori
  maggiori  entrate  pari a 115 milioni di euro annui a decorrere dal
  2006.
    5.  All'articolo  66,  comma  1, della legge 27 dicembre 2002, n.
  289,  dopo  le  parole:  "contratti  di  filiera", sono inserite le
  seguenti: "e di distretto".
    6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
  sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, sono
  definiti i criteri e le modalita' per l'attivazione di contratti di
  distretto  di  cui  al comma 5, prevedendo anche la possibilita' di
  partecipazione  attiva ai predetti contratti dei consorzi agrari di
  cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410.
    7.  In  attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 512,
  della  legge  30  dicembre  2004, n. 311, il Fondo interbancario di
  garanzia   di  cui  all'articolo  45  del  decreto  legislativo  1°
  settembre 1993, n. 385, e' soppresso.
    8. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
  sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) nel  comma  5  dopo  le  parole:  "dal  presente articolo", sono
     inserite  le  seguenti: ", nonche' quelle previste dall'articolo
     1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311";
  b) dopo  il  comma  5  e' inserito il seguente: "5-bis. Le garanzie
     prestate ai sensi del presente articolo possono essere assistite
     dalla   garanzia  dello  Stato  secondo  criteri,  condizioni  e
     modalita' da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e
     delle  finanze.  Agli  eventuali oneri derivanti dall'escussione
     della  garanzia  concessa  al  sensi del comma 2, si provvede ai
     sensi  dell'articolo  7, secondo comma, numero 2), della legge 5
     agosto  1978,  n.  468.  La  predetta garanzia e' elencata nello
     stato  di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
     ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978.".
    9. Il Fondo di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 luglio
  2003,  n.  192,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
  settembre 2003, n. 268, e' soppresso. Le disponibilita' finanziarie
  accertate  alla  data di entrata in vigore del presente decreto sul
  Fondo per la meccanizzazione dell'agricoltura, di cui alla legge 27
  ottobre  1966,  n.  910,  gia'  destinate al fondo per il risparmio
  idrico  ed  energetico, sono versate all'entrata del bilancio dello
  Stato  per  essere  successivamente  trasferite  all'ISMEA  per  le
  finalita'  di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo
  29 marzo 2004, n. 102.
    10.  Allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti
  agricoli  ed  agroalimentari  italiani il Ministero delle politiche
  agricole  e  forestali,  promuove un programma di azioni al fine di
  assicurarne  un  migliore  accesso  ai  mercati  internazionali con
  particolare  riferimento  a  quelli  extra comunitari. Il Ministero
  delle  politiche  agricole  e forestali si avvale, per l'attuazione
  del programma di cui al presente comma, della societa' "Buonitalia"
  S.p.a., di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29
  marzo 2004, n. 99. A tale fine e' destinata, per l'anno 2005, quota
  parte,  nel limite di 50 milioni di euro, delle risorse finanziarie
  di  cui  all'articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n.
  350,  con  riferimento  all'attuazione degli interventi di cui alla
  delibera CIPE n. 90/00 del 4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta
  Ufficiale  n.  251 del 26 ottobre 2000, e successive modificazioni.
  Con  decreto  del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
  decreto,   sono   stabilite   le   modalita'  e  le  procedure  per
  l'attuazione del presente comma, ivi inclusa l'individuazione delle
  risorse effettivamente disponibili da destinare allo scopo.