Art. 12 
           Rafforzamento e rilancio del settore turistico 
 
  1. Al fine di assicurare il coordinamento stabile  delle  politiche
di indirizzo del  settore  turistico  in  sede  nazionale  e  la  sua
promozione all'estero, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri da adottarsi entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, e' istituito il Comitato  nazionale  per
il  turismo  con  compiti  di  orientamento  e  coordinamento   delle
politiche  turistiche  nazionali  e  di  indirizzo  per   l'attivita'
dell'Agenzia. Fanno parte del Comitato: i  Ministri  e  Viceministri,
indicati nel citato  decreto,  il  Presidente  della  conferenza  dei
presidenti delle regioni; il coordinatore degli  assessori  regionali
al turismo;  quattro  rappresentanti  delle  regioni  indicati  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e  di  Bolzano;  i  rappresentanti  delle
principali associazioni di categoria,  nel  numero  massimo  di  tre,
secondo modalita' indicate nel citato decreto. 
  2.  Per  promuovere  l'immagine  unitaria  dell'offerta   turistica
nazionale e per favorirne la  commercializzazione,  l'Ente  nazionale
del turismo (ENIT) e' trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo,
di  seguito  denominata:  "Agenzia",  sottoposta   all'attivita'   di
indirizzo e vigilanza del Ministro delle attivita' produttive. 
  3. L'Agenzia e' un ente dotato di personalita' giuridica di diritto
pubblico, con  autonomia  statutaria,  regolamentare,  organizzativa,
patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi  dell'Agenzia:  il
presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori
dei conti. 
  4. L'Agenzia assume la denominazione di ENIT  -  Agenzia  nazionale
del turismo e  succede  in  tutti  i  rapporti  giuridici,  attivi  e
passivi, dell'ENIT, che prosegue nell'esercizio  delle  sue  funzioni
fino all'adozione del decreto previsto dal comma 7. 
  5.  L'Agenzia  provvede  alle  spese  necessarie  per  il   proprio
funzionamento attraverso le seguenti entrate: 
  a) contributi dello Stato; 
  b) contributi delle regioni; 
  c) contributi di amministrazioni statali, regionali e locali  e  di
altri  enti  pubblici  per  la  gestione  di   specifiche   attivita'
promozionali; 
  d) proventi derivanti dalla gestione e  dalla  vendita  di  beni  e
servizi a soggetti pubblici e privati, nonche' dalle attivita' di cui
al comma 8; 
  e) contribuzioni diverse. 
  6.  Per  l'anno  2005,   all'ENIT   e'   concesso   il   contributo
straordinario di 20 milioni di euro. 
  7. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,  della
legge 23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro  delle
attivita' produttive, di concerto con il  Ministro  per  la  funzione
pubblica, con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
Ministro degli affari esteri, con il Ministro per  gli  italiani  nel
mondo e con il  Ministro  per  gli  affari  regionali,  se  nominato,
sentite  le  organizzazioni  sindacali  di   categoria   maggiormente
rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di  Bolzano,  si  provvede  all'organizzazione  e  alla  disciplina
dell'Agenzia, con  riguardo  anche  all'istituzione  di  un  apposito
comitato tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del turismo
e alla partecipazione negli  organi  dell'agenzia  di  rappresentanti
delle regioni e delle associazioni di categoria, anche  in  deroga  a
quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera b),  del  decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti dell'Agenzia e' in
particolare previsto lo sviluppo e la cura del turismo culturale,  in
raccordo  con  le  iniziative  di   valorizzazione   del   patrimonio
culturale. 
  8. Per l'iniziativa  volta  a  promuovere  il  marchio  Italia  nel
settore del turismo, sulla rete Internet, gia' avviata  dal  progetto
Scegli  Italia,  la  Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri   -
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie  provvede,  attraverso
opportune  convenzioni,  alla  realizzazione  dell'iniziativa,   alla
gestione della relativa  piattaforma  tecnologica,  alla  definizione
delle modalita' e degli standard tecnici per  la  partecipazione  dei
soggetti interessati pubblici e privati, in raccordo  con  l'Agenzia,
con il Ministero delle attivita' produttive, con il  Ministero  degli
affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo  e  con  le
regioni, per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contenuti e alla
promozione turistica di livello nazionale  e  internazionale  e,  con
riferimento al settore del turismo  culturale,  in  raccordo  con  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali. 
  9.  Al  finanziamento  dell'iniziativa  di  cui  al  comma  8  sono
destinate anche le somme gia' assegnate al progetto Scegli-Italia con
decreto del Ministro per l'innovazione e le  tecnologie  in  data  28
maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno
2004, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di finanziamento per
i progetti strategici nel settore informatico,  di  cui  all'articolo
27, commi 2 e 4, della legge 16  gennaio  2003,  n.  3,  nonche'  gli
eventuali proventi derivanti da  forme  private  di  finanziamento  e
dallo sfruttamento economico della piattaforma tecnologica. 
  10. E' autorizzata la spesa di 4,5 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli  anni  2005  e  2006  per  la  partecipazione   del   Ministero
dell'ambiente   e   della   tutela   del   territorio   al   Progetto
Scegli-Italia. 
  11. All'onere derivante dall'attuazione del comma  10  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini  del  bilancio  triennale  2005-2007,  nell'ambito   dell'unita'
revisionale di base di conto capitale Fondo speciale dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.