Art. 8
                        Riforma degli incentivi
  1.  Al  fine  di favorire lo sviluppo del mercato del credito nelle
aree  sottoutilizzate  e,  quindi,  l'effetto  degli  incentivi sulla
competitivita'  del  sistema  produttivo,  a  decorrere dalla data di
entrata   in  vigore  del  presente  decreto,  la  concessione  delle
agevolazioni  per  investimenti  in  attivita' produttive disposta ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488,  e dell'articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e' attribuita secondo i seguenti principi:
    a)  il  contributo  in  conto  capitale  e' inferiore o uguale al
finanziamento con capitale di credito, composto, per pari importo, da
un  finanziamento  pubblico  agevolato e da un finanziamento bancario
ordinario a tasso di mercato;
    b)  il  CIPE,  secondo  le modalita' di cui all'articolo 1, comma
356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fissa i criteri generali e
le  modalita'  di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico
agevolato;
    c)  il  tasso di interesse da applicare al finanziamento pubblico
agevolato non e' inferiore allo 0,50 per cento annuo;
    d)  e'  previsto  l'impegno  creditizio dei soggetti che valutano
positivamente  le  istanze  di  ammissione agli incentivi e curano il
rimborso  unitario  del  finanziamento  pubblico  e  ordinario, salvo
quanto disposto dal comma 4;
    e)  gli  indicatori  per  la  formazione  delle  graduatorie sono
limitati  nel  numero,  univocamente  rappresentativi  dell'obiettivo
misurato, pienamente verificabili e tali, tra l'altro, da premiare il
minore ricorso al contributo in conto capitale.
  2. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche  agricole  e forestali, per quanto riguardante le attivita'
della  filiera  agricola,  sentita  la  Conferenza  permanente tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del
presente   decreto,   in   conformita'   alla  vigente  normativa  di
riferimento sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' di
attuazione  della  disposizione  di cui al comma 1, individuando, tra
l'altro:
    a) le attivita' e le iniziative ammissibili;
  b) i limiti minimi e massimi degli investimenti ammissibili;
    c)  i  meccanismi  di valutazione delle domande, con le modalita'
della procedura valutativa a graduatoria;
    d)  gli  indicatori per la formazione di graduatorie settoriali e
territoriali, secondo i principi di cui al comma 1, lettera e);
    e)   la   misura  dell'intervento  agevolativo,  assicurando  che
l'intensita'  di  aiuto corrispondente sia contenuta nei limiti delle
intensita' massime consentite dalla normativa dell'Unione europea;
    f)  il  rapporto  massimo  fra  contributo  in  conto  capitale e
finanziamento  con  capitale  di  credito,  entro la soglia di cui al
comma 1, lettera a);
    g)  le  modalita'  e  i contenuti dell'istruttoria delle domande,
prevedendo   la   stipula   di   apposite   convenzioni,  modificando
eventualmente  quelle attualmente in essere, con soggetti in possesso
dei necessari requisiti tecnici, amministrativi e di terzieta'.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 2 e 3 non si applicano alla
concessione  di incentivi disposta in attuazione di bandi gia' emessi
alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto o a fronte di
contratti di programma il cui finanziamento e' assicurato con risorse
che,   alla   stessa  data,  risultino  formalmente  attribuite  allo
strumento di intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  4.  Il  finanziamento  bancario  ordinario e' concesso dai soggetti
abilitati a svolgere l'istruttoria delle richieste di ammissione agli
incentivi  ovvero, fino alla scadenza delle convenzioni in essere con
questi  ultimi,  anche  da  altri  soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
  5.  I  finanziamenti  pubblici  agevolati di cui al comma 1 possono
essere  erogati  sulla  quota del fondo rotativo per il sostegno alle
imprese  di  cui  all'articolo  1, comma 354, della legge 30 dicembre
2004,  n.  311,  stabilita  con  le  delibere CIPE di cui al medesimo
articolo  1,  comma  355. Si applica la disposizione dell'articolo 1,
comma 360, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  6.  Nel  primo  biennio  il  CIPE, in attuazione delle disposizioni
contenute  negli  articoli  60  e 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  si conforma all'indirizzo di assegnare per il finanziamento del
contributo  in conto capitale, al complesso degli strumenti di cui al
comma  1,  una  quantita' di risorse in grado di attivare, unitamente
con quelle rivenienti da rinunce e revoche, un volume di investimenti
privati  equivalente a quello medio agevolato dagli stessi negli anni
2003  e  2004.  Nella  prima fase di attuazione, nel rispetto di tale
indirizzo,   il   CIPE  assicura  un  trasferimento  da  incentivi  a
investimenti  pubblici materiali e immateriali, nelle assegnazioni di
nuove risorse in conto capitale, non inferiore a 750 milioni di euro,
da  cui  consegua  una disponibilita', non inferiore a 225 milioni di
euro nel 2005, 355 milioni di euro nel 2006 e 170 milioni di euro nel
2007,  da utilizzare a copertura degli interventi di cui all'articolo
5, comma 1.
  7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  3,  dopo  il  comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente:  "1-bis. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i
massimali  previsti  dalla normativa comunitaria per gli investimenti
operati  da  giovani  imprenditori  agricoli.  Per  le iniziative nel
settore  della  produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata,
comprensiva  del periodo di preammortamento, non superiore a quindici
anni.";
    b)   all'articolo   5,  comma  1,  all'articolo  7,  comma  1,  e
all'articolo  11,  comma  2,  le  parole: "composte esclusivamente da
soggetti  di  eta'  compresa  tra  i 18 ed i 35 anni, ovvero composte
prevalentemente  da  soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni"
sono sostituite dalle seguenti: "composte prevalentemente da soggetti
di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni";
    c) all'articolo 5, comma 2, all'articolo 7, comma 2, all'articolo
11,  comma  3, e all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: "alla data
del 1° gennaio 2000" sono inserite le seguenti: "ovvero da almeno sei
mesi, all'atto della presentazione della domanda,";
    d)  all'articolo  9, comma 1, le parole: "gli agricoltori di eta'
compresa tra i 18 ed i 35 anni" sono sostituite dalle seguenti:
     "i giovani imprenditori agricoli";
    e)  dopo  l'articolo  12  e'  inserito  il seguente: "Art. 12-bis
(Ampliamenti aziendali). - 1. Gli incentivi di cui ai capi I e II del
presente  titolo  I  possono  essere  concessi  anche  per finanziare
ampliamenti   aziendali   effettuati  da  societa'  in  possesso  dei
requisiti  di  cui agli articoli 5 e 7 da almeno due anni prima della
presentazione   della   domanda,  le  quali  siano  economicamente  e
finanziariamente  sane  ed abbiano effettivamente avviato l'attivita'
di  impresa da almeno tre anni prima della predetta data. Nel caso in
cui  le societa' richiedenti abbiano gia' beneficiato di incentivi di
cui  al  presente  decreto,  esse  devono  dare dimostrazione di aver
completato   l'originario  programma  di  investimenti  ammesso  alle
agevolazioni  almeno tre anni prima della data di presentazione della
domanda e di essere in regola con il pagamento delle rate di mutuo.";
    f) all'articolo 17, comma 1, le parole: "nei sei mesi antecedenti
la" sono sostituite dalla seguente: "alla";
    g)  all'articolo  23,  dopo  il comma 4, e' aggiunto, in fine, il
seguente: "4-bis. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8,
10,  12,  18  e  20  del  presente decreto legislativo possono essere
modificati con delibera del CIPE.".