Art. 9
               Dimensione europea per la piccola impresa
                      e premio di concentrazione

    1.  Alle  imprese  rientranti  nella  definizione  comunitaria di
  piccole   e  medie  imprese,  di  cui  alla  raccomandazione  della
  Commissione  europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che prendono
  parte  a  processi  di  concentrazione  e' attribuito, nel rispetto
  delle  condizioni  previste  nel  regolamento  CE  n. 70/2001 della
  Commissione,  del  12  gennaio  2001,  un contributo nella forma di
  credito  di  imposta  pari  al  cinquanta  per  cento  delle  spese
  sostenute  per  studi  e  consulenze,  inerenti  all'operazione  di
  concentrazione  e  comunque  in  caso  di  effettiva  realizzazione
  dell'operazione, secondo le condizioni che seguono:
  a) il  processo  di  concentrazione  deve  essere  ultimato,  avuto
     riguardo  agli  effetti civili, nel periodo compreso tra la data
     di  entrata in vigore del presente decreto e i ventiquattro mesi
     successivi;
  b) l'impresa  risultante  dal  processo di concentrazione, comunque
     operata,  deve  rientrare  nella  definizione di piccola e media
     impresa  di  cui  alla raccomandazione della Commissione europea
     del 6 maggio 2003;
  c) tutte  le  imprese che partecipano al processo di concentrazione
     devono  aver  esercitato  l'attivita'  nell'anno precedente alla
     data  in  cui  e'  ultimato  il  processo  di  concentrazione  o
     aggregazione  ed  essere  residenti  in Stati membri dell'Unione
     europea ovvero dello Spazio economico europeo.
    2.  Il contributo di cui al comma 1 non compete se il processo di
  concentrazione  interessa imprese tra le quali sussiste il rapporto
  di  controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero che
  sono direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona
  fisica,  tenuto  conto  anche  delle  partecipazioni  detenute  dai
  familiari  di  cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 22
  dicembre 1986, n. 917.
    3.  Per  fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra,
  dalla   data   di   ultimazione  del  processo  di  concentrazione,
  un'apposita  istanza  in  via  telematica  al  Centro  operativo di
  Pescara  dell'Agenzia  delle  entrate,  che  ne  rilascia,  in  via
  telematica,  certificazione  della  data di avvenuta presentazione.
  L'Agenzia   delle  entrate  esamina  le  istanze  secondo  l'ordine
  cronologico  di presentazione, e comunica, in via telematica, entro
  trenta  giorni  dalla presentazione dell'istanza, il riconoscimento
  del  contributo ovvero il diniego del contributo stesso per carenza
  dei  presupposti  desumibili  dall'istanza ovvero per l'esaurimento
  dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2005, 110
  milioni  di  euro  per  l'anno 2006 e 57 milioni di euro per l'anno
  2007.
    4.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e'
  approvato  il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e
  sono  stabiliti  i  dati  in  esso  contenuti, nonche' i termini di
  presentazione delle istanze medesime. Dell'avvenuto esaurimento dei
  fondi  stanziati  e'  data notizia con successivo provvedimento del
  direttore della medesima Agenzia.
    5.  Per  le modalita' di presentazione telematica si applicano le
  disposizioni  contenute  nell'articolo  3 del regolamento di cui al
  decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
    6.   Il  credito  d'imposta  e'  utilizzabile  esclusivamente  in
  compensazione  ai  sensi  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
  241,  successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento
  del  contributo.  Il  credito  d'imposta  non  e' rimborsabile, non
  concorre  alla  formazione del valore della produzione netta di cui
  al   decreto   legislativo   15   dicembre   1997,   n.   446,  ne'
  dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva
  ai  fini  del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle
  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
    7.  Resta  ferma l'applicazione delle disposizioni antielusive di
  cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica
  29 settembre 1973, n. 600.