ART. 38.
                     (Obblighi internazionali).

   1.  La  presente  legge non pregiudica gli obblighi internazionali
dello Stato italiano qualora la persona ricercata sia stata estradata
da  uno  Stato terzo e sia tutelata dalle norme relative al principio
di specialita' contenute nell'accordo in base al quale ha avuto luogo
l'estradizione.  In  tale  caso  il Ministro della giustizia richiede
tempestivamente  l'assenso  allo Stato dal quale la persona ricercata
e' stata estradata ai fini della consegna allo Stato membro.
   2.  Nel  caso  previsto dal comma 1, secondo periodo, i termini di
cui  al capo I del titolo II decorrono dal giorno in cui il principio
di specialita' cessa di operare.