ART. 39. (Norme applicabili). 1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili. 2. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Nota all'art. 39: - La legge 7 ottobre 1969, n. 742, reca: Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 1969, n. 281.