ART. 40. 
                     (Disposizioni transitorie). 
 
   1.  Le  disposizioni  della  presente  legge  si  applicano   alle
richieste  di  esecuzione  di  mandati  d'arresto  europei  emessi  e
ricevuti dopo la data della sua entrata in vigore. 
   2. Alle richieste di esecuzione relative a  reati  commessi  prima
del 7 agosto 2002, salvo per quanto previsto  dal  comma  3,  restano
applicabili  le  disposizioni  vigenti  anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione. 
   3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si  applicano  unicamente
ai fatti commessi dopo la data di entrata in  vigore  della  presente
legge. 
 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 22 aprile 2005 
 
                               CIAMPI 
 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli