Art. 15.
                   Attivita' di operatore di rete

  1.   Fatti  salvi  i  criteri  e  le  procedure  specifici  per  la
concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione
sonora   e   televisiva,   previsti   dal  presente  testo  unico  in
considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri
obiettivi  di interesse generale, l'attivita' di operatore di rete su
frequenze  terrestri  in  tecnica  digitale  e'  soggetta  al  regime
dell'autorizzazione  generale,  ai sensi dell'articolo 25 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
  2.  Il  diritto  di  uso  delle  radiofrequenze, comprese quelle di
collegamento, per la diffusione televisiva e' conseguito con distinto
provvedimento  ai  sensi  della  delibera  dell'Autorita' 15 novembre
2001, n. 435/01/CONS.
  3.  Il  diritto  di  uso  delle  radiofrequenze, comprese quelle di
collegamento,  per  la  diffusione  sonora e' conseguito con distinto
provvedimento, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 24, comma
1, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
  4.  Nella  fase  di  avvio delle trasmissioni televisive in tecnica
digitale  restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli
23 e 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
  5.  L'autorizzazione  generale  di  cui  al  comma  1 ha durata non
superiore  a  venti  anni  e  non  inferiore  a  dodici  anni  ed  e'
rinnovabile per uguali periodi.
  6. L'operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica
digitale  e'  tenuto  al rispetto delle norme a garanzia dell'accesso
dei  fornitori  di  contenuti  di particolare valore alle reti per la
televisione digitale terrestre stabilite dall'Autorita'.
  7.  L'attivita'  di  operatore  di rete via cavo o via satellite e'
soggetta   al   regime   dell'autorizzazione   generale,   ai   sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
 
          Note all'art. 15:
              - Il   testo  dell'art.  25  del  gia'  citato  decreto
          legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' il seguente:
              "Art.  25  (Autorizzazione  generale  per  le  reti e i
          servizi  di comunicazione elettronica). - 1. L'attivita' di
          fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica e'
          libera  ai  sensi  dell'art.  3,  fatte salve le condizioni
          stabilite  nel  presente  Capo  e  le eventuali limitazioni
          introdotte  da  disposizioni  legislative  regolamentari  e
          amministrative  che  prevedano  un regime particolare per i
          cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione
          europea  o  allo  Spazio  economico  europeo,  o  che siano
          giustificate  da  esigenze  della  difesa e della sicurezza
          dello  Stato  e della sanita' pubblica, compatibilmente con
          le  esigenze  della tutela dell'ambiente e della protezione
          civile,  poste  da  specifiche  disposizioni,  ivi comprese
          quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.
              2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche
          ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione
          europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi,
          nelle  materie disciplinate dal presente titolo, condizioni
          di  piena  reciprocita'.  Rimane  salvo  quanto previsto da
          trattati   internazionali   cui   l'Italia  aderisce  o  da
          specifiche convenzioni.
              3.  La  fornitura di reti o di servizi di comunicazione
          elettronica,  fatti  salvi  gli  obblighi  specifici di cui
          all'art.  28,  comma  2, o i diritti di uso di cui all'art.
          27,  e'  assoggettata  ad  un'autorizzazione  generale, che
          consegue  alla  presentazione della dichiarazione di cui al
          comma 4.
              4.  L'impresa  interessata  presenta  al  Ministero una
          dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal
          legale   rappresentante   della  persona  giuridica,  o  da
          soggetti  da  loro  delegati,  contenente  l'intenzione  di
          iniziare  la  fornitura  di reti o servizi di comunicazione
          elettronica,   unitamente  alle  informazioni  strettamente
          necessarie  per consentire al Ministero di tenere un elenco
          aggiornato   dei   fornitori   di  reti  e  di  servizi  di
          comunicazione   elettronica,   da  pubblicare  sul  proprio
          Bollettino    ufficiale   e   sul   sito   internet.   Tale
          dichiarazione  costituisce  denuncia  di inizio attivita' e
          deve  essere  conforme al modello di cui all'allegato n. 9.
          L'impresa  e'  abilitata ad iniziare la propria attivita' a
          decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e
          nel   rispetto   delle  disposizioni  sui  diritti  di  uso
          stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi dell'art. 19
          della   legge   7   agosto   1990,   n.  241  e  successive
          modificazioni,  il  Ministero,  entro  e non oltre sessanta
          giorni  dalla  presentazione  della dichiarazione, verifica
          d'ufficio  la  sussistenza  dei presupposti e dei requisiti
          richiesti   e  dispone,  se  del  caso,  con  provvedimento
          motivato  da  notificare agli interessati entro il medesimo
          termine,  il  divieto  di  prosecuzione  dell'attivita'. Le
          imprese    titolari    di    autorizzazione   sono   tenute
          all'iscrizione    nel    registro    degli   operatori   di
          comunicazione di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1997,
          n. 249.
              5.   La   cessazione   dell'esercizio  di  una  rete  o
          dell'offerta  di  un servizio di comunicazione elettronica,
          puo'  aver  luogo  in ogni tempo. La cessazione deve essere
          comunicata   agli   utenti  almeno  novanta  giorni  prima,
          informandone  contestualmente il Ministero. Tale termine e'
          ridotto a trenta giorni nel caso di cessazione dell'offerta
          di un profilo tariffario.
              6.   Le   autorizzazioni   generali  hanno  durata  non
          superiore  a  venti  anni  e  sono  rinnovabili.  L'impresa
          interessata  puo'  indicare  nella  dichiarazione di cui al
          comma  4 un periodo inferiore. Per il rinnovo si applica la
          procedura  di  cui  al  medesimo comma 4 e la presentazione
          della  dichiarazione  deve  avvenire con sessanta giorni di
          anticipo rispetto alla scadenza.
              7.  La  scadenza  dell'autorizzazione generale coincide
          con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validita'.
              8.  Una  autorizzazione  generale  puo' essere ceduta a
          terzi,  anche  parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa
          comunicazione  al  Ministero  nella quale siano chiaramente
          indicati   le  frequenze  radio  ed  i  numeri  oggetto  di
          cessione.   Il   Ministero   entro  sessanta  giorni  dalla
          presentazione  della relativa istanza da parte dell'impresa
          cedente,  puo'  comunicare il proprio diniego fondato sulla
          non   sussistenza   in  capo  all'impresa  cessionaria  dei
          requisiti  oggettivi  e  soggettivi  per  il rispetto delle
          condizioni  di  cui all'autorizzazione medesima. Il termine
          e'  interrotto  per una sola volta se il Ministero richiede
          chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente
          dalla   data  in  cui  pervengono  al  Ministero  stesso  i
          richiesti chiarimenti o documenti".
              - Il  testo  degli  articoli  23  e  25  e  del comma 1
          dell'art. 24 della gia' citata legge 3 maggio 2004, n. 112,
          e' il seguente:
              "Art.   23   (Disciplina  della  fase  di  avvio  delle
          trasmissioni  televisive  in  tecnica  digitale). - 1. Fino
          all'attuazione  del  piano  nazionale di assegnazione delle
          frequenze   televisive  in  tecnica  digitale,  i  soggetti
          esercenti  a  qualunque titolo attivita' di radiodiffusione
          televisiva  in  ambito  nazionale  e locale in possesso dei
          requisiti  previsti  per  ottenere  l'autorizzazione per la
          sperimentazione  delle  trasmissioni  in  tecnica  digitale
          terrestre,  ai  sensi  dell'art. 2-bis del decreto-legge 23
          gennaio  2001,  n.  5, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  20  marzo  2001,  n.  66,  possono effettuare, anche
          attraverso  la  ripetizione  simultanea  dei programmi gia'
          diffusi  in  tecnica analogica, le predette sperimentazioni
          fino   alla   completa   conversione  delle  reti,  nonche'
          richiedere,  a  decorrere  dalla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge  e nei limiti e nei termini previsti
          dal  regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in
          tecnica  digitale, di cui alla Del.Aut.gar.com. 15 novembre
          2001,  n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  284  del  6 dicembre 2001, e
          successive  modificazioni,  le  licenze e le autorizzazioni
          per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre.
              2.  La  sperimentazione  delle  trasmissioni in tecnica
          digitale    puo'    essere    effettuata   sugli   impianti
          legittimamente  operanti  in tecnica analogica alla data di
          entrata in vigore della presente legge.
              3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono
          consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda
          tra  i  soggetti  che esercitano legittimamente l'attivita'
          televisiva  in  ambito nazionale o locale, a condizione che
          le  acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in
          tecnica digitale.
              4.  In  caso  di  indebita  occupazione delle frequenze
          televisive   che   possono   essere   utilizzate   per   la
          sperimentazione   di   trasmissioni   televisive   digitali
          terrestri  e  di servizi interattivi ai sensi dell'art. 41,
          comma 7,  della  legge  16  gennaio  2003, n. 3, si applica
          quanto   previsto  dall'art.  195  del  testo  unico  delle
          disposizioni  legislative in materia postale, di bancoposta
          e  di  telecomunicazioni,  di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  marzo  1973,  n.  156,  e successive
          modificazioni.
              5.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, la licenza di operatore di rete televisiva
          e'  rilasciata,  su  domanda,  ai  soggetti  che esercitano
          legittimamente  l'attivita'  di  diffusione  televisiva, in
          virtu'   di  titolo  concessorio  ovvero  per  il  generale
          assentimento di cui al comma 1, qualora dimostrino di avere
          raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della
          popolazione o del bacino locale.
              6.  I  soggetti  richiedenti la licenza di operatore di
          rete    televisiva    devono    assumere,   con   specifica
          dichiarazione   contenuta   nella   domanda,  l'obbligo  di
          osservare   le   disposizioni  che  saranno  stabilite  nel
          provvedimento   previsto   dall'art.   29  del  regolamento
          relativo   alla   radiodiffusione   terrestre   in  tecnica
          digitale,  di  cui alla Del.Aut.gar. com. 15 novembre 2001,
          n.   435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive
          modificazioni.
              7.  La  domanda  per ottenere il rilascio di licenza di
          operatore  di  rete  televisiva  in  ambito  nazionale puo'
          essere   presentata   anche   dai  soggetti  legittimamente
          operanti  in  ambito  locale  che  dimostrino  di essere in
          possesso  dei requisiti previsti per il rilascio di licenza
          di  operatore  di  rete televisiva in ambito nazionale e si
          impegnino  a raggiungere, entro sei mesi dalla domanda, una
          copertura  non inferiore al 50 per cento della popolazione,
          nonche'  rinuncino  ai titoli abilitativi per la diffusione
          televisiva in ambito locale.
              8.  I soggetti legittimamente operanti in ambito locale
          alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, in
          virtu'  di  titolo concessorio o autorizzativo, se titolari
          di  piu'  emittenti con una copertura comunque inferiore al
          50   per   cento   della  popolazione,  possono  proseguire
          nell'esercizio dell'attivita' di operatore di rete locale.
              9.  Al  fine  di  agevolare  la conversione del sistema
          dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione
          dei  programmi  radiotelevisivi  prosegue  con  l'esercizio
          degli  impianti  legittimamente  in  funzione  alla data di
          entrata  in  vigore della presente legge. Il repertorio dei
          siti  di  cui  al  piano  nazionale  di  assegnazione delle
          frequenze   per   la   diffusione   radiotelevisiva   resta
          utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che
          superano  o  concorrono  a  superare  in  modo ricorrente i
          limiti  e  i  valori  stabiliti  in attuazione dell'art. 1,
          comma  6,  lettera  a),  numero  15), della legge 31 luglio
          1997, n. 249.
              10.  Il  Ministero  delle  comunicazioni  autorizza  le
          modificazioni  tecnico-operative idonee a razionalizzare le
          reti  analogiche  terrestri  esistenti  e  ad agevolarne la
          conversione  alla  tecnica  digitale  e,  fino alla data di
          entrata  in  vigore delle leggi regionali che attribuiscono
          tali  competenze  alla  regione  o  alla provincia ai sensi
          dell'art.   16,   comma 2,   lettera   b),   autorizza   le
          riallocazioni  di  impianti  necessarie per realizzare tali
          finalita'.
              11.  Gli  impianti  di  diffusione  e  di  collegamento
          legittimamente  eserciti  possono  essere  convertiti  alla
          tecnica  digitale.  L'esercente e' tenuto a darne immediata
          comunicazione al Ministero delle comunicazioni.
              12.   Tutte  le  frequenze  destinate  al  servizio  di
          radiodiffusione  concorrono promiscuamente allo svolgimento
          dell'attivita'   trasmissiva  in  tecnica  analogica  e  in
          tecnica  digitale;  sono  abrogate  le  norme  vigenti  che
          riservano tre canali alla sola sperimentazione digitale.
              13.   Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art.  9  del
          regolamento  concernente  la  diffusione  via  satellite di
          programmi  televisivi,  di  cui all'allegato A annesso alla
          Del.Aut.gar.com.  1° marzo 2000, n. 127/00/CONS, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2000.
              14.  Alla  realizzazione  di reti digitali terrestri si
          applicano,   fino  al  31 dicembre  2006,  le  disposizioni
          relative    alla   realizzazione   di   infrastrutture   di
          comunicazione elettronica.
              15.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  trovano
          applicazione  nel rispetto dei principi stabiliti dall'art.
          25.
              Art.   24   (Disciplina   della  fase  di  avvio  delle
          trasmissioni   radiofoniche  in  tecnica  digitale).  -  1.
          L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di
          promuovere  lo  sviluppo  della  diffusione  radiofonica in
          tecnica   digitale,   adotta,  sentiti  il  Ministro  delle
          comunicazioni     e     le     associazioni    maggiormente
          rappresentative  delle imprese radiofoniche, entro tre mesi
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, un
          regolamento   secondo   i   seguenti   principi  e  criteri
          direttivi:
                a) sviluppo  della  diffusione radiofonica in tecnica
          digitale  (T-DAB)  come  naturale  evoluzione  del  sistema
          analogico;
                b) garanzia  del  principio del pluralismo attraverso
          la previsione di un'ampia offerta di programmi e servizi in
          un equilibrato rapporto tra diffusione nazionale e locale;
                c) previsione  delle  procedure  e dei termini per la
          presentazione delle domande e per il rilascio delle licenze
          e    delle    autorizzazioni    per    l'esercizio    della
          radiodiffusione  sonora  in  tecnica  digitale  ai soggetti
          legittimamente  operanti ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis,
          del  decreto-legge  23  gennaio 2001, n. 5, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  20 marzo 2001, n. 66, secondo
          criteri  di  semplificazione. I predetti titoli abilitativi
          potranno  permettere  la diffusione nel bacino di utenza, o
          parte  di  esso,  oggetto  della vigente concessione per la
          radiodiffusione sonora in tecnica analogica;
                d)  disciplina  per il rilascio delle licenze e delle
          autorizzazioni   in   conformita'  al  piano  nazionale  di
          assegnazione  delle frequenze per la radiodiffusione sonora
          in  tecnica digitale, relativamente alle risorse risultanti
          in esubero;
                e) definizione  di  norme di esercizio finalizzate al
          razionale e corretto utilizzo delle risorse radioelettriche
          in relazione alla tipologia del servizio effettuato;
                f)   definizione   delle   fasi   di  sviluppo  della
          diffusione  radiofonica  digitale  anche  in riferimento al
          ruolo    della   concessionaria   del   servizio   pubblico
          radiotelevisivo per accelerare lo stesso sviluppo;
                g) disciplina della fase di avvio dell'attuazione del
          piano  nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze  anche
          relativamente   ai   limiti   al   cumulo   dei   programmi
          radiofonici.
              Art. 25 (Accelerazione e agevolazione della conversione
          alla  trasmissione in tecnica digitale). - 1. Ai fini dello
          sviluppo  del  pluralismo sono rese attive, dal 31 dicembre
          2003, reti televisive digitali terrestri, con un'offerta di
          programmi   in   chiaro   accessibili  mediante  decoder  o
          ricevitori digitali.
              2.  La  societa'  concessionaria  del servizio pubblico
          generale  radiotelevisivo,  avvalendosi anche della riserva
          di  blocchi  di  diffusione  prevista  dal decreto-legge 23
          gennaio  2001,  n.  5, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  20 marzo  2001, n. 66, e' tenuta a realizzare almeno
          due  blocchi  di  diffusione su frequenze terrestri con una
          copertura del territorio nazionale che raggiunga:
                a) dal   1° gennaio  2004,  il  50  per  cento  della
          popolazione;
                b) entro  il  1° gennaio  2005, il 70 per cento della
          popolazione.
              3.  L'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni,
          entro  il 30 aprile 2004, svolge un esame della complessiva
          offerta  dei  programmi  televisivi digitali terrestri allo
          scopo  di  accertare  contestualmente,  anche tenendo conto
          delle tendenze in atto nel mercato:
                a) la  quota  di popolazione coperta dalle nuove reti
          digitali  terrestri  che non deve comunque essere inferiore
          al 50 per cento;
                b) la  presenza  sul  mercato  nazionale di decoder a
          prezzi accessibili;
                c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche
          di   programmi   diversi   da  quelli  diffusi  dalle  reti
          analogiche.
              4.    Entro    trenta    giorni    dal    completamento
          dell'accertamento  di cui al comma 3, l'Autorita' invia una
          relazione   al   Governo   e  alle  competenti  Commissioni
          parlamentari  della  Camera dei deputati e del Senato della
          Repubblica   nella   quale   da'   conto  dell'accertamento
          effettuato.  Ove  l'Autorita'  accerti  che  non  si  siano
          verificate  le  predette condizioni, adotta i provvedimenti
          indicati  dal  comma  7  dell'art.  2 della legge 31 luglio
          1997, n. 249.
              5.  La  societa'  concessionaria  di cui al comma 2, di
          concerto  con  il  Ministero delle comunicazioni, individua
          uno  o  piu' bacini di diffusione, di norma coincidenti con
          uno  o  piu'  comuni  situati  in  aree  con difficolta' di
          ricezione del segnale analogico, nei quali avviare entro il
          1° gennaio   2005  la  completa  conversione  alla  tecnica
          digitale.
              6.  Nella  fase  di  transizione  alla  trasmissione in
          tecnica   digitale  la  societa'  concessionaria  assicura,
          comunque,  la  trasmissione  di tre programmi televisivi in
          tecnica  analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui
          al comma 2, di tre programmi televisivi in tecnica digitale
          in  chiaro,  attuando condizioni di effettivo policentrismo
          territoriale,    in    particolare   ripartendo   in   modo
          equilibrato, anche valutando la proporzione degli abbonati,
          l'ideazione,  la realizzazione e la produzione di programmi
          con   diffusione  in  ambito  nazionale  tra  i  centri  di
          produzione  e  le  sedi  regionali  esistenti  alla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Nella fase di
          transizione  alla  trasmissione  in tecnica digitale devono
          inoltre   risultare   complessivamente   impegnate,   sulla
          competenza  di ciascun esercizio finanziario, per almeno il
          60  per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici,
          le  somme  che  le  amministrazioni  pubbliche  o  gli enti
          pubblici  anche economici destinano singolarmente, per fini
          di  comunicazione  istituzionale, all'acquisto di spazi sui
          mezzi di comunicazione di massa.
              7. Con regolamento, da emanare su proposta del Ministro
          delle   comunicazioni,   di   concerto   con   il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di
          entrata  in  vigore della presente legge ai sensi dell'art.
          17,  commi  1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
          definiti,  nei limiti della copertura finanziaria di cui al
          comma  7 dell'art. 21 della presente legge conseguita anche
          mediante   cessione   dei   relativi  crediti  futuri,  gli
          incentivi   all'acquisto   e   alla  locazione  finanziaria
          necessari   per   favorire  la  diffusione  nelle  famiglie
          italiane  di  apparecchi  utilizzabili  per la ricezione di
          segnali  televisivi  in  tecnica  digitale, in modo tale da
          consentire  l'effettivo  accesso  ai programmi trasmessi in
          tecnica  digitale.  Il regolamento di cui al presente comma
          puo'  essere  attuato  ovvero  modificato  o integrato solo
          successivamente  alla  riscossione  dei  proventi derivanti
          dall'attuazione  dell'art.  21,  comma  3, conseguita anche
          mediante cessione di crediti futuri.
              8.  Ove, in base all'accertamento svolto dall'Autorita'
          per   le   garanzie  nelle  comunicazioni,  secondo  quanto
          disposto   dai   commi  3  e  4,  risultino  rispettate  le
          condizioni  di  cui al comma 3, lettere a), b) e c), e fino
          alla  completa  attuazione  del piano di assegnazione delle
          frequenze  televisive  in  tecnica  digitale,  il limite al
          numero complessivo di programmi per ogni soggetto e' del 20
          per  cento  ed  e'  calcolato  sul  numero  complessivo dei
          programmi  televisivi  concessi  o irradiati anche ai sensi
          dell'art.  23,  comma  1,  in ambito nazionale su frequenze
          terrestri  indifferentemente  in  tecnica  analogica  o  in
          tecnica  digitale.  I  programmi  televisivi  irradiati  in
          tecnica  digitale  possono  concorrere a formare la base di
          calcolo  ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento
          della  popolazione.  Al fine del rispetto del limite del 20
          per  cento non sono computati i programmi che costituiscono
          la  replica  simultanea  di  programmi irradiati in tecnica
          analogica.
              9.  Il criterio di calcolo di cui al comma 8 si applica
          solo  ai  soggetti  i quali trasmettono in tecnica digitale
          programmi  che  raggiungano  una  copertura  pari al 50 per
          cento della popolazione nazionale.
              10.   Per   la  societa'  concessionaria  del  servizio
          pubblico  generale radiotelevisivo i programmi irradiati in
          tecnica  digitale  avvalendosi  della riserva di blocchi di
          diffusione  prevista  dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n.
          5,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 20 marzo
          2001, n. 66, non concorrono al raggiungimento del limite di
          cui al comma 8.
              11. Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di
          cui  ai  commi 1 e 3 e al conseguente effettivo ampliamento
          delle  offerte  disponibili  e  del  pluralismo nel settore
          televisivo  previsti dalla Corte costituzionale, il periodo
          di  validita'  delle concessioni e delle autorizzazioni per
          le  trasmissioni  in tecnica analogica in ambito nazionale,
          che  siano  consentite  ai  sensi  del comma 8, e in ambito
          locale  e' prolungato dal Ministero delle comunicazioni, su
          domanda  dei  soggetti  interessati, fino alla scadenza del
          termine  previsto dalla legge per la conversione definitiva
          delle  trasmissioni  in tecnica digitale; tale domanda puo'
          essere  presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che
          gia'  trasmettano contemporaneamente in tecnica digitale e,
          se  emittenti  nazionali,  con  una  copertura  in  tecnica
          digitale  di  almeno  il  50  per  cento  della popolazione
          nazionale.   In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  5
          dell'art.  23,  fino  alla completa attuazione del piano di
          assegnazione  delle  frequenze  in  tecnica  digitale,  non
          appena  le  imprese di radiodiffusione televisiva in ambito
          locale  dimostreranno  di  avere raggiunto una copertura in
          tecnica  digitale  pari  ad  almeno  il  20 per cento della
          effettiva   copertura   in   tecnica   analogica   potranno
          presentare  domanda per ottenere la licenza di operatore in
          ambito  locale.  Allo  scopo  di  ottenere  la  licenza  di
          operatore  in  ambito  locale  occorre,  oltre agli impegni
          previsti  alle  lettere  a)  e  c) del comma 2 dell'art. 35
          della  Del.Aut.gar.com.  15  novembre 2001, n. 435/01/CONS,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale   n.  284  del  6  dicembre  2001,  e  successive
          modificazioni,  impegnarsi  a  investire  in infrastrutture
          entro  cinque  anni  dal  conseguimento  della  licenza  un
          importo  non  inferiore ad un milione di euro per bacino di
          diffusione  per  ciascuna  regione  oggetto  di  licenza in
          ambito  locale.  Tale  importo  minimo e' ridotto a 500.000
          euro  per  una  licenza  limitata a un bacino di estensione
          inferiore  a  quello  regionale  e  a 250.000 euro per ogni
          licenza  aggiuntiva  alla  prima  per  ulteriori  bacini di
          diffusione   in  ambito  regionale.  Ai  fini  dell'impegno
          suddetto  sono  comunque  considerati  gli  importi per gli
          investimenti  operati ai sensi della legge 5 marzo 2001, n.
          57,  e per la sperimentazione delle trasmissioni televisive
          in tecnica digitale.
              12. Fino alla scadenza del termine previsto dalla legge
          per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica
          digitale,  in  deroga  all'art.  5,  comma  1,  lettera b),
          continua  ad applicarsi il regime della licenza individuale
          per l'attivita' di operatore di rete.
              13.  Al  fine  di  consentire  la  riconversione  delle
          tecnologie,   la   societa'   concessionaria  del  servizio
          pubblico radiotelevisivo e' autorizzata a ridefinire, entro
          tre  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  la  convenzione con la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  per la diffusione dei programmi all'estero, anche
          con riferimento alla diffusione in onde medie e corte. Alla
          legge  14  aprile  1975, n. 103, sono apportate le seguenti
          modificazioni:
                a) all'art.   19,   primo  comma,  lettera  b),  sono
          soppresse  le parole: "ad onde corte per l'estero, ai sensi
          del  decreto  legislativo  7 maggio  1948,  n.  1132, e del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n.
          1703";
                b) all'art. 20, terzo comma, sono soppresse le parole
          da: "mentre le trasmissioni" fino alla fine del comma".