Art. 31. Circolazione in zone protette 1. Le zone della Comunita' elencate nell'allegato VI sono «zone protette» nei confronti dei rispettivi organismi nocivi elencati nello stesso allegato. 2. I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencate nell'allegato V, parte A, sezione II, anche se originari di Paesi terzi, possono essere introdotti o circolare nelle zone protette che li riguardano se su di essi, sul loro imballaggio o sui veicoli che li trasportano e' apposto un passaporto delle piante valido per tali zone, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi dall'allegato IV, parte B.