Art. 31. 
                    Circolazione in zone protette 
  1. Le zone della Comunita' elencate  nell'allegato  VI  sono  «zone
protette» nei confronti  dei  rispettivi  organismi  nocivi  elencati
nello stesso allegato. 
  2.  I  vegetali,  prodotti  vegetali  e  le  altre  voci   elencate
nell'allegato V, parte A, sezione II, anche  se  originari  di  Paesi
terzi, possono essere introdotti o circolare nelle zone protette  che
li riguardano se su di essi, sul loro imballaggio o sui  veicoli  che
li trasportano e' apposto un passaporto delle piante valido per  tali
zone, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni  particolari
dettate nei loro riguardi dall'allegato IV, parte B.