Art. 32. 
                     Idoneita' per zone protette 
  1. L'autorizzazione di cui all'articolo 26  dovra'  specificare  la
validita' per eventuali  zone  protette  che  riguardano  i  prodotti
elencati. 
  2. Se i vegetali, i prodotti vegetali  e  le  altre  voci,  di  cui
all'allegato V, parte A, originari dei Paesi terzi, sono destinati  a
zone protette, l'importatore deve fare specifica richiesta, presso il
punto   di   entrata,   affinche'   l'ispezione   fitosanitaria   per
l'importazione    verifichi    l'idoneita'    di    tali     vegetali
all'introduzione nelle relative zone protette.  Tale  idoneita'  deve
essere  specificamente  riportata  sul  documento  fitosanitario  per
l'importazione, che autorizza l'uso del passaporto delle  piante  per
la partita in questione.