Art. 32. Idoneita' per zone protette 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 26 dovra' specificare la validita' per eventuali zone protette che riguardano i prodotti elencati. 2. Se i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci, di cui all'allegato V, parte A, originari dei Paesi terzi, sono destinati a zone protette, l'importatore deve fare specifica richiesta, presso il punto di entrata, affinche' l'ispezione fitosanitaria per l'importazione verifichi l'idoneita' di tali vegetali all'introduzione nelle relative zone protette. Tale idoneita' deve essere specificamente riportata sul documento fitosanitario per l'importazione, che autorizza l'uso del passaporto delle piante per la partita in questione.