Art. 33. 
           Condizioni per il transito in una zona protetta 
  1. Quando i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci  elencati
nell'allegato V, parte A, sezione  II,  non  originari  di  una  zona
protetta, vengono spostati  attraverso  una  zona  protetta  per  una
destinazione finale diversa e senza un passaporto delle piante valido
per la medesima, devono essere osservate le condizioni seguenti: 
    a)  l'imballaggio  utilizzato  o  eventualmente  il  veicolo  che
trasporta i vegetali, i prodotti vegetali o  le  altre  voci  di  cui
sopra, devono essere puliti e di natura tale da  escludere  qualsiasi
rischio di diffusione di organismi nocivi; 
    b) subito dopo il condizionamento l'imballaggio  o  eventualmente
il veicolo che trasporta i vegetali, i prodotti vegetali o  le  altre
voci  in  parola  devono  essere  sigillati  secondo  rigorose  norme
fitosanitarie in modo  da  garantire  che  non  vi  siano  rischi  di
diffusione di organismi nocivi nella zona protetta interessata e  che
l'identita' resti immutata; l'imballaggio o il veicolo devono restare
sigillati durante tutto il  trasporto  attraverso  la  zona  protetta
considerata; 
    c) i  vegetali,  i  prodotti  vegetali  e  le  altre  voci  sopra
menzionati devono essere accompagnati  da  un  documento  normalmente
utilizzato a scopo commerciale, nel quale sia indicato che i prodotti
suddetti provengono dall'esterno della zona protetta e  che  la  loro
destinazione finale si trovi al di fuori di detta zona. 
  2. Se nel corso di  un  controllo  ufficiale  eseguito  all'interno
della zona protetta viene constatato che i requisiti di cui al  comma
1 non sono soddisfatti, i  Servizi  fitosanitari  regionali  adottano
immediatamente le seguenti misure ufficiali: 
    a) sigillatura dell'imballaggio; 
    b) trasporto sotto controllo ufficiale dei vegetali, dei prodotti
vegetali e delle altre voci verso una destinazione al di fuori  della
zona protetta considerata; 
    c) applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 54.