Art. 13. 
 
                           Autorizzazione 
 
  1. L'ISVAP alle condizioni previste dall'articolo 14 autorizza, con
provvedimento da pubblicare nel  bollettino,  l'impresa  che  intende
esercitare l'attivita' nei rami vita oppure nei  rami  danni  ovvero,
congiuntamente, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia di  cui
all'articolo 2, comma 3. 
  2. L'autorizzazione puo' essere rilasciata per uno o piu' rami vita
o danni e copre  tutte  le  attivita'  rientranti  nei  rami  cui  si
riferisce, a meno che l'impresa non chieda che sia  limitata  ad  una
parte soltanto di esse. 
  3. L'autorizzazione e' valida per il territorio  della  Repubblica,
per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle  disposizioni
relative alle condizioni di accesso in regime di  stabilimento  o  di
prestazione di servizi, nonche' per quello  degli  Stati  terzi,  nel
rispetto della legislazione di tali Stati.