Art. 15. 
 
                      Estensione ad altri rami 
 
  1. L'impresa gia' autorizzata all'esercizio di uno o piu' rami vita
o danni che intende estendere  l'attivita'  ad  altri  rami  indicati
nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata
dall'ISVAP. Si applica l'articolo 14, comma 2. 
  2. Per ottenere  l'estensione  dell'autorizzazione,  l'impresa  da'
prova di disporre interamente del capitale sociale  o  del  fondo  di
garanzia minimo previsto per l'esercizio dei nuovi rami e  di  essere
in regola con le disposizioni  relative  alle  riserve  tecniche,  al
margine di solvibilita'  ed  alla  quota  di  garanzia.  Qualora  per
l'esercizio dei nuovi rami sia prescritta una quota di garanzia  piu'
elevata di quella posseduta, l'impresa deve  altresi'  dimostrare  di
disporre di tale quota minima. 
  3. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche  nel
caso in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione  limitata
ai sensi dell'articolo 13, comma 2, intenda estendere l'esercizio  ad
altre attivita' o rischi rientranti nei rami per  i  quali  e'  stata
autorizzata in via limitata. 
  4.  L'ISVAP  determina,   con   regolamento,   la   procedura   per
l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami  e  il  contenuto  del
programma di attivita'. 
  5. L'impresa non puo' estendere l'attivita' prima dell'adozione del
provvedimento  che  aggiorna  l'albo,  del  quale  e'   data   pronta
comunicazione all'impresa medesima.