Art. 15. Estensione ad altri rami 1. L'impresa gia' autorizzata all'esercizio di uno o piu' rami vita o danni che intende estendere l'attivita' ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall'ISVAP. Si applica l'articolo 14, comma 2. 2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa da' prova di disporre interamente del capitale sociale o del fondo di garanzia minimo previsto per l'esercizio dei nuovi rami e di essere in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia. Qualora per l'esercizio dei nuovi rami sia prescritta una quota di garanzia piu' elevata di quella posseduta, l'impresa deve altresi' dimostrare di disporre di tale quota minima. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell'articolo 13, comma 2, intenda estendere l'esercizio ad altre attivita' o rischi rientranti nei rami per i quali e' stata autorizzata in via limitata. 4. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura per l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami e il contenuto del programma di attivita'. 5. L'impresa non puo' estendere l'attivita' prima dell'adozione del provvedimento che aggiorna l'albo, del quale e' data pronta comunicazione all'impresa medesima.