Art. 16. 
 
    Attivita' in regime di stabilimento in un altro Stato membro 
 
  1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria  in  un
altro Stato membro, ne da' preventiva comunicazione all'ISVAP. 
  2. L'impresa trasmette, insieme alla comunicazione, un programma di
attivita' recante, in particolare, l'indicazione dei rischi  e  delle
obbligazioni che essa intende assumere e la  struttura  organizzativa
della sede secondaria. 
  3. L'impresa trasmette inoltre  la  documentazione  comprovante  la
nomina di un rappresentante generale, che deve essere  munito  di  un
mandato comprendente espressamente anche i  poteri  di  rappresentare
l'impresa in giudizio e davanti a  tutte  le  autorita'  dello  Stato
membro di stabilimento,  nonche'  di  concludere  e  sottoscrivere  i
contratti e gli altri atti relativi  alle  attivita'  esercitate  nel
territorio di tale  Stato.  Il  rappresentante  generale  deve  avere
domicilio   all'indirizzo   della   sede   secondaria.   Qualora   la
rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve  a
sua volta designare come proprio rappresentante  una  persona  fisica
che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri. 
  4. Il rappresentante generale o, se diversa,  la  persona  preposta
alla  gestione  effettiva  della  sede  secondaria  deve  essere   in
possesso,  per  tutta  la  durata  dell'incarico,  dei  requisiti  di
onorabilita' e professionalita' secondo quanto previsto nell'articolo
76. La perdita dei requisiti comporta la decadenza  dalla  carica  ai
sensi dell'articolo  76,  comma  2,  e  l'obbligo  per  l'impresa  di
provvedere alla sostituzione del rappresentante o, se diversa,  della
persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria.