Art. 17. 
 
          Procedura per l'accesso in regime di stabilimento 
 
  1. L'ISVAP, entro sessanta giorni dalla data di  ricevimento  della
richiesta di cui all'articolo 16, ove non  rilevi  l'esistenza  degli
impedimenti  previsti  al  comma  2,   trasmette   la   comunicazione
all'autorita' di vigilanza dello Stato  membro  nel  quale  l'impresa
intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione  attestante  che
l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attivita', il margine  di
solvibilita' richiesto. 
  2. L'ISVAP respinge la richiesta qualora abbia motivo  di  dubitare
dell'adeguatezza delle strutture amministrative  o  della  stabilita'
della situazione finanziaria dell'impresa,  anche  tenuto  conto  del
programma di attivita' presentato, ovvero  quando  il  rappresentante
generale  non   possieda   i   requisiti   di   onorabilita'   e   di
professionalita'. 
  3.   L'ISVAP   informa    prontamente    l'impresa    dell'avvenuta
comunicazione ai sensi del comma 1 ovvero  del  diniego  motivato  ai
sensi del comma 2. 
  4. L'impresa non puo' insediare la sede secondaria  e  dare  inizio
all'attivita' prima di  aver  ricevuto  una  comunicazione  da  parte
dell'autorita' di vigilanza dello  Stato  membro  nel  quale  intende
stabilirsi o,  nel  caso  di  silenzio,  prima  che  siano  trascorsi
sessanta giorni  dal  momento  in  cui  tale  autorita'  ha  ricevuto
dall'ISVAP la comunicazione di cui all'articolo 16. L'ISVAP trasmette
prontamente all'impresa ogni altra comunicazione,  che  sia  ricevuta
dalla stessa autorita' di vigilanza e che pervenga entro il  medesimo
termine, relativamente alle disposizioni di interesse  generale  alle
quali la sede secondaria deve attenersi. 
  5.  L'impresa,  qualora  intenda  modificare  il  contenuto   della
comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo  16,  comma  1,  deve
informarne l'ISVAP e l'autorita'  di  vigilanza  dello  Stato  membro
della sede secondaria almeno trenta giorni prima di mettere  in  atto
quanto comunicato. L'ISVAP,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
ricevimento delle informazioni, ne valuta la rilevanza  in  relazione
alla permanenza delle condizioni che hanno giustificato l'invio della
comunicazione di cui al comma 3 e, se del caso, provvede ad informare
l'autorita'  competente  dello  Stato  membro  interessato.   L'ISVAP
trasmette prontamente all'impresa ogni  eventuale  comunicazione  che
pervenga dall'autorita' di vigilanza dello Stato  membro  della  sede
secondaria entro il medesimo termine.