Art. 18. 
 
Attivita' in regime di prestazione  di  servizi  in  un  altro  Stato
                               membro 
 
  1.  L'impresa,  qualora  intenda  effettuare  per  la  prima  volta
attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi in un altro
Stato membro, ne da' preventiva comunicazione all'ISVAP. 
  2. Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma  nel
quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa  si  propone
di svolgere l'attivita', gli Stati membri nei quali intende  operare,
la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere  e  le
altre informazioni indicate dall'ISVAP.