Art. 19. Procedura per l'accesso in regime di prestazione di servizi 1. L'ISVAP, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 18, trasmette all'autorita' di vigilanza dello Stato membro, nel quale l'impresa si propone di operare in regime di liberta' di prestazione di servizi, le necessarie informazioni e contestualmente ne da' notizia all'impresa interessata. 2. L'ISVAP respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della stabilita' della situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del programma di attivita' presentato. In tale caso l'ISVAP adotta provvedimento motivato, che trasmette all'impresa interessata entro il termine indicato al comma 1. 3. L'impresa puo' dare inizio all'attivita' dal momento in cui riceve dall'ISVAP l'avviso dell'avvenuta trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. 4. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione effettuata, applica la procedura prevista dall'articolo 17, comma 5.