Art. 19. 
 
     Procedura per l'accesso in regime di prestazione di servizi 
 
  1. L'ISVAP, entro trenta giorni dalla  data  di  ricevimento  della
comunicazione di cui  all'articolo  18,  trasmette  all'autorita'  di
vigilanza dello Stato membro,  nel  quale  l'impresa  si  propone  di
operare  in  regime  di  liberta'  di  prestazione  di  servizi,   le
necessarie informazioni e contestualmente ne da' notizia  all'impresa
interessata. 
  2. L'ISVAP respinge la richiesta qualora abbia motivo  di  dubitare
dell'adeguatezza delle strutture amministrative  o  della  stabilita'
della situazione finanziaria dell'impresa,  anche  tenuto  conto  del
programma di  attivita'  presentato.  In  tale  caso  l'ISVAP  adotta
provvedimento motivato, che trasmette all'impresa  interessata  entro
il termine indicato al comma 1. 
  3. L'impresa puo' dare inizio  all'attivita'  dal  momento  in  cui
riceve   dall'ISVAP   l'avviso   dell'avvenuta   trasmissione   delle
informazioni di cui al comma 1. 
  4.  L'impresa,  qualora  intenda  modificare  il  contenuto   della
comunicazione effettuata, applica la procedura prevista dall'articolo
17, comma 5.