Art. 21. 
 
  Attivita' svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri 
 
  1. L'impresa, qualora intenda operare  in  regime  di  liberta'  di
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una
sede secondaria situata in un altro Stato membro, ne  da'  preventiva
comunicazione all'ISVAP. 
  2. L'impresa puo' iniziare l'attivita' a decorrere dal  momento  in
cui l'ISVAP comunica di aver ricevuto la comunicazione  prevista  dal
comma 1. L'impresa informa preventivamente l'ISVAP di  ogni  modifica
della comunicazione effettuata. 
  3. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1  e'  soggetto  alle
disposizioni applicabili alle imprese  con  sede  legale  in  Italia,
nonche' agli articoli 24, comma 4, e 26.