Art. 22. 
 
                    Attivita' in uno Stato terzo 
 
  1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in  uno
Stato terzo, ne da' preventiva comunicazione all'ISVAP. 
  2. L'ISVAP vieta all'impresa di  procedere  all'insediamento  della
sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia
sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata,  sulla  base  del
programma di attivita' presentato, la struttura  organizzativa  della
sede secondaria. 
  3. Le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  anche
all'impresa che intende effettuare operazioni in regime  di  liberta'
di prestazione di servizi in uno Stato terzo.