Art. 18.
           (Sistema informativo dei servizi trasfusionali)
1.  E'  istituito  il  sistema  informativo dei servizi trasfusionali
all'interno del sistema informativo sanitario nazionale.
2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentiti la Consulta e
il  Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA),  sono definite le caratteristiche del sistema informativo di
cui al presente articolo e la tipologia dei flussi informativi tra il
Ministero  della  salute,  le regioni e il Centro nazionale sangue di
cui all'articolo 12.
3.  Il  sistema di cui al presente articolo rileva anche i dati sulla
appropriatezza  delle  prestazioni  di  medicina  trasfusionale,  dei
relativi  costi  e  dei dati del sistema di assicurazione qualita' al
fine  di  elaborare  valutazioni  sulla efficienza ed efficacia della
programmazione regionale e nazionale.
4.  Il  decreto di cui al comma 2 reca inoltre il sistema di codifica
che,  nel  rispetto  delle norme sulla tutela e riservatezza dei dati
sensibili,  identifica il donatore, la donatrice di cellule staminali
da  sangue  cordonale  e il ricevente, nonche' gli emocomponenti e le
strutture trasfusionali.
5.   Per   l'istituzione   del   sistema   informativo   dei  servizi
trasfusionali  e  per il suo funzionamento e' autorizzata la spesa di
3.742.000  euro per l'anno 2005 per oneri di impianto, 3.234.000 euro
per  l'anno  2006,  di  cui  2.066.000  euro  per oneri di impianto e
1.168.000  euro per oneri di funzionamento, e di 1.168.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2007 per oneri di funzionamento.